Obbligo di domicilio digitale – Gli iscritti sono obbligati a comunicare la propria PEC
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (Decreto Semplificazioni), sono diventate definitive le misure relative all’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale per gli iscritti agli ordini professionali.
Il domicilio digitale è un recapito digitale legato a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o altro recapito certificato (come definito dal Regolamento UE del 23 luglio 2014 n.910).
Per effetto di questa legge, il domicilio digitale diviene obbligatorio per i professionisti iscritti e viene rafforzato il sistema sanzionatorio, e tutti gli iscritti a OIC (anche coloro che sono dipendenti o che non esercitano la libera professione) sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine. In caso di inottemperanza si prevede “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.
- Chi rischia la sanzione?
Chiunque sia iscritto all’albo
- Come posso comunicare la mia PEC?
Solo se, nella propria pagina personale – cliccando sulla scheda “dati personali” – non è presente il campo con il proprio indirizzo PEC, oppure quello presente è scorretto, occorre immediatamente fare richiesta di inserimento inviando una email a protocollo.ordingca@gmail.com, indicando la propria casella PEC, nome, cognome e numero di iscrizione all’albo. Per evitare di sovraccaricare gli uffici con migliaia di richieste, sconsigliamo di contattare la segreteria, se non dopo aver controllato personalmente la propria pagina personale. Qualora i dubbi dovessero permanere, allora è consigliato inviare una email di richiesta informazioni o telefonare.
- Che procedura seguirà OIC?
Abbiamo già inviato una richiesta a tutti gli iscritti che non hanno comunicato la propria PEC o il proprio domicilio digitale, compresi coloro ai quali risultava non attiva o non funzionante.
Verrà inviata, a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione, una diffida ad adempiere via raccomandata A/R, e saranno sospesi a tempo indeterminato (fino a regolarizzazione) qualora non regolino la propria posizione entro 30 giorni.
Ricordiamo che il CNI ha stipulato una convenzione con Aruba PEC SpA in base alla quale tutti gli iscritti possono ottenere l’assegnazione gratuita di un indirizzo @ingpec.eu, come riportato nella circolare CNI 21/10/2009 n. 273, consultabile sul sito cni.it.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti che non hanno indicato il proprio recapito PEC, a comunicarlo quanto prima alla segreteria.
Inoltre, coloro che non avessero provveduto ad attivare la PEC e che vogliono usufruire della convenzione CNI-Aruba Pec con l’Ordine, a presentare alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo protocollo.ordingca@gmail.com la richiesta per il ritiro delle proprie credenziali e successivamente di provvedere all’attivazione.