Circolare CNI 47 – Legge sull’Equo Compenso
Condividiamo la Circolare 45 CNI, con la quale si trasmette la legge 21 aprile 2023 n. 49.
La legge si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore e dunque non ha carattere retroattivo.
Essa si compone di 12 articoli e contiene all’articolo 1 una importante definizione di “equo compenso”, che costituirà una direttiva fondamentale nei rapporti tra professionisti, clienti e Pubblica Amministrazione.
Per “compenso equo” si intende pertanto la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti – nel caso dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi – ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art.9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge n.27/2012.
L’art.2 della legge n.49/2023 è dedicato all’Ambito di applicazione e chiarisce che la nuova legge si applica ai rapporti professionali di cui all’articolo 2230 del codice civile2, regolati da convenzioni aventi per oggetto lo svolgimento, “anche in forma associata o societaria” delle attività professionali di natura intellettuale svolte in favore:
- di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate;
- di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica
La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate. I primi, e dunque anche gli Ingegneri, per determinare un compenso equo dovranno fare riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola categoria o classe di lavori.
Scarica il documento CIRC CNI 47-Prot CNI 7159U-07.06.23-EQUO COMPENSO