Avrei un dubbio su una gara d’appalto e mi chiedo se possiate aiutarmi a dipanare i dubbi. Si tratta di un Appalto di Forniture (Categoria Prevalente), ma all’interno del quale sono presenti anche Lavori di Installazione delle Forniture stesse. A mio avviso, dovrebbe essere fatta comunque la nomina del Direttore Lavori, trattandosi di Lavori pubblici per i quali la figura è obbligatoria e soprattutto trattandosi di Lavori di installazione su strada; è stato per questo previsto pure un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). LA Stazione Appaltante ritiene non sia necessaria la nomina del D.L. bensì di un Direttore dell’Esecuzione. Ho la nomina come assistente al Direttore dell’Esecuzione; mi è difficile capire quali siano i miei Compiti, gli Obblighi e le Responsabilità.
Si suggerisce di prendere visione dell’art.111_Controllo Tecnico, Contabile e Amministrativo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare si rimanda al relativo comma 2, cit: “Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il Responsabile Unico del Procedimento e provvede , anche con l’ausilio di uno o più Direttori Operativi, individuati dalla Stazione Appaltante, in relazione alla complessità dell’Appalto, al Coordinamento, alla Direzione e al Controllo Tecnico-Contabile dell’Esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, assicurando la Regolare Esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.”.
Di utile consultazione anche il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, “Regolamento recante: Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle Funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”, Titolo III Capo I art.16_Rapporti tra Direttore dell’Esecuzione e RUP.