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Ho necessità di porre alcuni quesiti in merito alle procedure per la Verifica Preventiva della progettazione, di cui all’art.26 del Codice Appalti? Nel caso specifico: Importo lavori € 1.400.000; è quasi conclusa la Fase di Progettazione Preliminare, elaborata dall’Ente titolare del Finanziamento. Una volta approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, verrà predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente il progetto Definitivo-Esecutivo. Si vuole sapere se sia possibile eseguire la Verifica Preventiva di cui all’art. 26 del Codice Appalti, in un’unica fase, al momento di approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo.

In generale tutte le Fasi progettuali devono essere verificate, per stabilire la correttezza dell’iter procedimentale, rispetto alle fasi precedenti. Tale verifica segue steps graduali e ricade sull’Ente.

Fondamentale è che il Progetto Definitivo-Esecutivo, racchiuso in un’unica fase, sia soggetto a Verifica e Validazione, perché a questo si riferisce l’Appalto; la norma recita “la verifica ha luogo prima dell’inizio delle Procedure di Affidamento”.

Significa che intervenire a posteriori, in un unico step, su verifica del Preliminare e del Definitivo-Esecutivo, non rispecchia la ratio della Procedura: la verifica del Preliminare serve ad accertarne la correttezza e il rispetto del precedente documento di indirizzo alla Progettazione; qualora la verifica sia positiva, si può procedere col Definitivo; altrimenti occorre reiterare la verifica e ripetere le operazioni.

Ad ogni modo, qualora questa prassi non si sia rispettata, si suggerisce di adempiere.

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