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La presente, per sottoporre un quesito in merito alla figura Professionale identificata dal Nuovo Codice Appalti come “Ispettore di Cantiere”. Nel caso specifico, si tratta di un cantiere in corso di realizzazione in più Comuni della Regione Sardegna. Come riportato sul Codice Appalti all’art. 101_ Soggetti delle stazioni appaltanti: c.5 “Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona, che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali Manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori”, Si è dunque proposto un contratto di collaborazione esterna per attività di assistenza, con funzioni di ispettori di cantiere alla Direzione Lavori. Per semplicità di seguito i quesiti da sottoporre: a. nomina degli ispettori di cantiere: Relativamente alla nomina degli Ispettori di Cantiere, il contratto sottoposto viene direttamente dalla Direzione Lavori, con la quale era già in corso una collaborazione esterna per assistenza alla DL. Il dubbio nasce con l’introduzione di questa nuova formula, in cui entra in gioco la figura dell’ispettore di cantiere. Ci si chiede se la nomina debba avvenire dalla Stazione Appaltante o dall’ufficio della Direzione Lavori; b. inquadramento, fattibilità delle funzioni e responsabilità: Come descritto nel Nuovo Codice Appalti, la funzione dell’Ispettore è quella di sorveglianza dei lavori, presenza a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo, premesso che i cantieri oggetto del contratto sono in numero rilevante e territorialmente distanti. Ci si interroga sulla fattibilità dell’incarico in funzione della natura dei cantieri e anche sull’aspetto relativo alle responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante; c. inquadramento economico: Si chiede se esiste un compenso minimo o proporzionale in funzione dell’importo lavori; d. aspetto fiscale relativo alla tipologia di contratto: Infine, relativamente all’aspetto fiscale, fermo restando che il compenso supera l’importo limite della Collaborazione Occasionale, si chiede se è obbligatoria l’eventuale apertura della Partita IVA, ricadendo quindi nella Libera Professione, oppure esistono altre forme fiscali di inquadramento.

Considerato che si tratta di incarico affidato in ambito Pubblico e non Privato, si riferisce punto per punto:

  1. A quanto emerge, il collega non viene incaricato dalla Stazione Appaltante, ma direttamente dal Direttore Lavori che, avendo necessità di un supporto, lo inquadra come Ispettore di Cantiere. Non si tratta pertanto di un Incarico Pubblico, ma di un Accordo tra le parti, in particolare tra due Privati. Direi dunque, che l’Amministrazione non ha alcun dovere né obbligo nei confronti di tale figura. La responsabilità rimane in capo al D.L. che si può rivalere, a sua volta, sul giovane collega per errori a lui imputabili e limitatamente a quelli.
  2. La fattibilità dovrà valutarla il collega in funzione dei suoi impegni e degli accordi tra le parti. Da come è posto il quesito, non sembra un incarico direttamente affidato da P.A.

Per quanto all’aspetto relativo alle Responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante, vale quanto sopra.

  1. Il compenso può essere calcolato con il D.M. 17/06/2016 come aliquota della fase di esecuzione, in funzione dell’importo dei lavori (*aliquota QcI.06). Oppure, essendo, come sembra, un accordo tra Privati, come un forfait.
  2. Su questo punto, per qualsiasi incarico che richiede l’esercizio di una prestazione professionale per il quale è richiesta l’iscrizione ad Albo Professionale, non è contemplata la forma della prestazione occasionale.

A riguardo si è espresso il MEF con nota del 25 febbraio 2015_Prot4594, a seguito delle Note n.448 del Centro Studi CNI del novembre 2014 e successivi chiarimenti del gennaio 2015.

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