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Chiedo se la relazione geotecnica può essere indifferentemente redatta e firmata da un ingegnere o da un geologo.

La questione era normata, prima dell’entrata in vigore delle NTC2008, dal DPR 328/2001 che assegna la competenza della Relazione Geotecnica, tanto all’Ingegnere che al Geologo.

La relazione Geotecnica può essere accettata quindi, anche a firma di un Geologo, come recita il DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti _Capo VIII – Professione di Geologo, art. 41 Attività professionali:

cit. “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, lett. e) le indagini e la relazione geotecnica“.

 

Al contempo le NTC 2018 entrano nel dettaglio, quale normativa di settore, riconoscendo le competenze del Progettista Geotecnico. Si precisa che

Capitolo 6.2. Articolazione del Progetto

paragrafo 6.2.1 su: Caratterizzazione e Modellazione Geologica del Sito

cit.: “La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposte e commentate in una relazione geologica, che è parte integrante del progetto.”

paragrafo 6.2.2, Indagini, Caratterizzazione e Modellazione Geotecnica

cit.: “Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento, devono riguardare il volume significativo e, in presenza di azioni sismiche, ……………

Le indagini devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. Della definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica è responsabile il progettista “.

 

Le Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 e aggiornate al 2018, portano chiarezza sull’argomento distinguendo nettamente compiti e competenza. In ordine di redazione abbiamo:

  1. la Relazione Geologica, appannaggio esclusivo del geologo, che consente la modellazione geologica del sito nel quale si inserisce l’intervento;
  2. la Relazione Geotecnica con la quale il Progettista geotecnico fornisce il modello geotecnico del terreno.

 

Correlate alle due relazioni ci sono le relative indagini:

  1. geognostiche, quelle eseguite dal geologo e finalizzate a raccogliere elementi utili alla redazione della Relazione geologica;
  2. geotecniche, programmate dal progettista geotecnico per consentire la redazione della Relazione geotecnica.

La Relazione Geologica e le Prove Geognostiche sono ad esclusivo appannaggio della figura del geologo, sia come programmazione che come esecuzione.

La Relazione Geotecnica e le Prove Geotecniche sono invece programmate dal Progettista, sulla base dei dati desunti dalla Relazione Geologica e sono finalizzate alla definizione dei parametri geomeccanici del terreno, necessari per la Progettazione ed il Calcolo delle Fondazioni.

Le indagini devono essere certificate da uno dei laboratori accreditati secondo l’art.59 del DPR n.380/2001. Rientrano in questa casistica anche le indagini in situ, così come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.5231 del 17.07.2012.

Pertanto, la relazione, che fa parte del Progetto, è responsabilità del Progettista. Qualora venga redatta da un Geologo, ammesso dalla norma di cui sopra, il progettista, che l’ha acquisita, si prende le responsabilità sulla stessa.

Ovviamente è auspicabile, oltre che necessaria nel caso di interventi complessi, la collaborazione tra le due figure, pur nell’ambito delle rispettive competenze.

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