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Con la presente per richiedere vostra opinione per quanto riguarda le competenze professionali degli Ingegneri, spesso riconosciute ad altre figure professionali. Un Ente Locale ha affidato un incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza ad un Geologo e un Dottore Forestale, per la sistemazione e messa in sicurezza di una Cava dismessa. Le opere previste in progetto sono: a. Opere a difesa del Suolo_Messa in opera di Barriere paramassi con resistenza oltre 1000KJ; b. Messa in Sicurezza del Versante in Frana_Costruzione delle Terre Armate; c. Sistemazioni Idraulico-Forestali_Regimazione Acque Costruzione Vasche di Raccolta; d. Pulizia del Terreno; e. Opere di Sistemazione Idraulico-Forestali, etc. Secondo il mio parere queste opere a sola esclusione della lettera e), sono solo ed esclusivamente degli Ingegneri.

In materia di competenze professionali degli Ingegneri, la normativa di riferimento è il DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti , nello specifico l’art.46_Attività professionali, che distingue le competenze per Settore e Sezione di abilitazione.

cit. c1.” Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:

  1. a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
  2. b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
  3. c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

 

Competenze Geologo_ DPR 05.06.2001, n. 328, articolo 41_Attività Professionali:

cit. c1.”

  1. b) l’individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l’analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l’eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
  2. d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d’interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l’analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
  3. p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;” .

 

Competenze Agronomo_ Legge 12.02.1992, n. 152, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, articolo 2:

cit.  c1. “

Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

  1. b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre che queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni;
  2. d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi 3 compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
  3. l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
  4. s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale; ”.

 

Pertanto, i punti indicati ricadano nella competenza delle figure indicate.

Quanto al punto relativo alla “Progettazione delle Reti Paramassi, sono note differenti interpretazioni; con l’intento di fare chiarezza è stata inoltrata specifica richiesta di pronunciamento, al momento senza esito, al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in occasione di recente riunione col CNI.

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