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È obbligatoria la figura di un Architetto se si deve intervenite su un bene classificato nel Repertorio dei Beni Paesaggistici e Identitari? Si tratta di un rudere, collocato all’interno ad un’area caratterizzate da edifici e manufatti di valenza Storico-Culturale, interno alla Buffer-Zone di un’Area identificata come Bene Paesaggistico di natura Archeologica. Nello specifico, secondo l’allegato 3 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), la categoria del bene ricade nella classificazione: c) Immobili e Aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e ss.mm.ii.: “Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale: 1.4._Insediamenti Archeologici dal Pre-Nuragico all’Età Moderna”.

Come da Circolare n.818 del 28.10.2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), emerge come, in caso di Edificio vincolato, ai sensi del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), all’Ingegnere, sezione A dell’Albo, compete la sola “parte tecnica”, come definita ai sensi dell’ex art.52, R.D. n.2537/1925, Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto.

Trattandosi di tema molto delicato, si consiglia di affrontare la questione con assoluta prudenza e concordare, con la Soprintendenza in primis, le modalità corrette di gestione della pratica, stante quanto sopra.

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