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Ho avuto incarico da Committenza Privata di redigere un progetto di Ristrutturazione e Adeguamento Impianti di un appartamento, sito all’interno di uno stabile tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Decreto n.40 del 24.06.2009, ai sensi dell’art.10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. . Considerato il Vincolo di Tutela imposto dal suddetto Ministero, ho coinvolto nella progettazione un Architetto in qualità di Co-progettista degli interventi. Durante un incontro preliminare con un Tecnico della Soprintendenza dei Beni Architettonici-Culturali, per la valutazione del progetto, lo stesso ha asserito che la figura del Direttore dei Lavori dovrà essere ricoperta esclusivamente dall’Architetto con il quale ho un rapporto di collaborazione, giustificando questa affermazione con il fatto che l’immobile è tutelato. Considerato che l’80% delle opere previste in progetto riguarda la totale sostituzione degli Impianti esistenti (Idrico Sanitario, Termico, Produzione di A.C.S., Elettrico e Tecnologico) e l’apertura in breccia di una porta su muratura portante (Opera Strutturale), vorrei sapere se è corretto quanto asserito dal tecnico della Soprintendenza, a riguardo della figura del Direttore dei Lavori.

In merito alla questione sulle competenze in tema di Edifici Vincolati, OIC è a conoscenza di tale interpretazione che riferisce; la normativa non è ancora pervenuta a dare chiarezza sugli incarichi relativi a Ingegneri e Architetti.

OIC e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ritengono non totalmente corretta la posizione della Soprintendenza in merito. In tal senso OIC si sta attivando con interlocuzioni dirette con la Soprintendenza, al fine di convenire ragionevoli posizioni di riconoscimento delle competenze specialistiche della figura dell’Ingegnere, che non devono escludersi a priori.

Come da Circolare n.818 del 28.10.2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), emerge come, in caso di Edificio vincolato, ai sensi del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), all’Ingegnere, sezione A dell’Albo, compete la sola “parte tecnica”, come definita ai sensi dell’ex art.52, R.D. n.2537/1925, Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto.

Trattandosi di tema molto delicato, si consiglia di affrontare la questione con assoluta prudenza e concordare, con la Soprintendenza in primis, le modalità corrette di gestione della pratica, stante quanto sopra.

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