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Si chiede se un Istruttore, figura professionale incaricata da un’Amministrazione Pubblica, per l’approvazione degli Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica-Geotecnica, (Ingegnere e Geologo), possa respingere e/o dichiarare l’inammissibilità di uno Studio di Compatibilità Idraulica solo in quanto a firma di un Ingegnere Settore Civile, Junior. Lo studio riguarda un intervento di Manutenzione Straordinaria, su un immobile ricadente in area a pericolosità idraulica Hi4, e si basa sull’analisi dei risultati dello studio, a livello comunale, ai sensi dell’art.8. Lo studio non prevede nuove modellazioni idrauliche.

Considerata la norma di riferimento che definisce le competenze degli ingegneri sezione B, DPR 328/2001, e al contempo considerato che nel caso specifico la norma di settore richiede la figura di Ingegnere esperto nel Settore Idraulico, nell’ambito degli “studi di compatibilità…”; stante l’alta attenzione necessaria sul tema, considerato il suo quesito di interesse utile a tutti gli iscritti, OIC ha ritenuto di provvedere a presentare richiesta formale al CNI.

L’incertezza nell’affidamento di incarico per redazione di Valutazione di compatibilità Idraulica, scaturisce da una mancanza di fonti che, in modo espresso, definiscano l’approccio procedurale da assumere nel caso specifico; sussistono per lo più riferimenti che possono essere presi come tali nell’applicazione di un ragionamento logico deduttivo.

A titolo informativo, la stessa Regione Veneto, con D.G.R. n.322 del 10/05/2006, ha precisato che:

cit.“gli studi .. (di compatibilità idraulica).. dovranno essere redatti da un Ingegnere, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell’idrologia e dell’idraulica, che potrà avvalersi della collaborazione di altre professionalità per particolari problematiche da affrontare”.

Gli stessi Organi Amministrativi, competenti per materia in tema di approvazione del PAI (Piano Assetto Idrogeologico), richiedono la firma di un Ingegnere Senior, (sezione A dell’Albo professionale) per la redazione di quanto in argomento.

A conferma di questo, ai sensi della L.R. 33/2014 “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”: l’Art. 24 delle NTA del PAI, cita espressamente che lo studio di compatibilità idraulica è firmato da “ingegnere esperto nel settore idraulico“.

Per maggiore chiarezza, si è provveduto alla richiesta di chiarimenti al CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri Italiani), che risponde con nota Prot. CNI 3861/2018 del 21/06/2018, facendo menzione a quanto definito dall’art.46 del DPR 328/2001, circa le competenze degli Ingegneri, secondo suddivisione per Settore di abilitazione e Sezione di iscrizione (A, B), a cui si rimanda per maggiore esaustività.

Nello specifico, all’Ingegnere Junior sono ascritte le prestazioni professionali, ivi indicate, inerenti “opere semplici e standardizzate”.

Da un incontro dialettico tra le figure OIC di riferimento per ambito tematico, scaturisce che laddove una prestazione Professionale possa essere riferita ad “opere semplici standardizzate”, ossia si possano applicare metodi e tecniche reiterabili per lo svolgimento dell’incarico e in assenza di variabili a contorno, che influiscano significativamente sui risultati, tale prestazione possa essere ascritta ad un Ingegnere Sezione B.

Nel caso in cui, come quello specifico, non siano presenti tutte le condizioni di cui sopra, allora è auspicabile l’abilitazione a seguito di laurea magistrale o equipollente, corrispondente alla sezione A dell’Albo.

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