In caso di Modifiche Interne e di Prospetto, (modifica aperture su balcone), risalenti al momento della costruzione del fabbricato, (anno 2002), ma per le quali non è stata presentata Variante in corso d’opera, può essere utilizzata la procedura SUAPE: “SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori”, che comporta la procedura semplificata con autocertificazione e quindi a zero giorni o è valida solo per le opere eseguite dopo l’aprile 2015? Sul fatto che siano opere eseguite in difformità rispetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o in assenza di SCIA non ci sono dubbi. La modulistica dopo questa prima scelta fa una distinzione sostanziale in quanto, in questo caso, posso scegliere fra: a. Comunicazione di mancata SCIA per opere completamente realizzate; b. omissis c. SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori. Nel caso a), si aspetta il provvedimento finale da parte dell’Ufficio Tecnico mentre nel caso c) si va in autocertificazione a 0 giorni. Come specificato nella mia prima richiesta il dubbio riguarda il fatto se si possa utilizzare il punto c) (secondo me il più vicino al caso), anche nel caso in cui il tutto sia riferito ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della L.R. n.08/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio
L’Art.7 ter_Opere eseguite in parziale difformità, comma 7, L.R.n.23/1985, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative:
cit.c.7 “Qualora la variante di cui al comma 5, non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformità, e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate è effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva, fissata in euro 500.”
Il comma non precisa quanto tardiva possa essere la comunicazione; pertanto si ritiene corretta la forma: “SCIA per variante in corso d’opera trasmessa dopo la conclusione dei lavori”.
Si tratta di variante non sostanziale ed è stata eseguita durante i lavori, ma non comunicata; quindi può ricadere nella casistica a zero giorni.