Vorrei sapere se esiste un conflitto di interessi, nel caso si svolga l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori di un lavoro per Committente Privato e Progettista e Titolare e/o Socio dell’Impresa, cui è stata affidata la realizzazione delle opere. L’intervento edilizio potrà essere un ampliamento a seguito di Piano Casa oppure una Ristrutturazione oppure una Nuova Costruzione
L’elaborazione della tematica affrontata con i referenti OIC; in tal direzione, dato che il quesito si presta ad essere utile ad altri colleghi, non rinvenendo, nello scenario normativo italiano, altro riferimento in merito, OIC ha provveduto a contattare la Consulente Legale OIC, Avv. Antonella PIRODDI, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC, per una Prima Consulenza Specialistica:
In risposta al suo quesito è indispensabile concentrarsi sulle competenze dei professionisti da lei menzionati.
In linea di principio si ravvisano delle inopportunità deontologiche nella sovrapposizione della figura del Titolare dell’Impresa e del Progettista e Direttore Lavori.
Il Progettista e il Direttore Lavori sono ruoli in carico a Professionisti che devono tutelare gli interessi del Committente, come recita il Codice Deontologico degli Ingegneri italiani vigente al CAPO II. Doveri generali_art. 12_Svolgimento delle prestazioni:
cit. c.1 “L’incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente“.
Lo stesso Codice, in via generale sull’attività del professionista, chiarisce allo stesso articolo:
cit. c.3 “L’ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse, che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione“;
c.4 “L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica“.
Quanto enunciato fa trasparire la forma mentis interpretativa, che esclude l’espletamento di incarichi che si configurano quale corrispondenza tra Controllore e Controllato, quale il caso in cui il Direttore dei Lavori fosse anche titolare/ socio dell’Impresa affidataria. Ragionamento valido anche per la figura del Progettista.
Il Direttore Lavori deve garantire la regolare esecuzione dei lavori e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate, dalle figure coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
Il fine è certamente eludere casistiche in cui il professionista tuteli il proprio interesse economico, quale maggiore interesse rispetto a quello del committente, per cui svolge l’incarico.
A riguardo si ritiene utile informare su quanto espressamente disposto dal Codice deontologico degli Architetti, che diversamente dal Codice degli Ingegneri, di cui sopra, regola i rapporti con la committenza, precisando in forma esplicita all’art.14 _Rapporti con i committenti:
cit. c.3. “Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente”.
e prosegue all’art.31_Conflitto di interessi:
c.1. “Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico”.
all’art.32_Interferenza tra interessi economici e professione:
cit. c.1. “Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt.5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con Imprese e Società patti attinenti i servizi da queste ultime, rese a favore del proprio committente”.
Quanto disposto, nel precedente articolo citato consente di concludere che, sebbene sia evidente la sussistenza di un conflitto di interessi, nello svolgimento dell’incarico di Progettista/Direttore Lavori e, contestualmente, di Titolare/ Socio dell’Impresa affidataria, che configura una relazione inopportuna e incompatibile nell’esercizio della Professione; nell’edilizia privata, la stessa può essere sanata da una chiara informativa, espressa, rivolta al Committente Privato, che può scegliere se accettare le circostanze, qualora ritenga che nulla osta e venga garantita la tutela del suo interesse.
L’intento della norma espressa e vigente, costituita dalle Linee Guida ANAC sulle funzioni del Direttore dei Lavori, può ad ogni modo essere suggerito quale utile riferimento, valido per chiarire la sussistenza di incompatibilità nei casi di esistenza di conflitto di interesse, nelle figure professionali coinvolte in un contratto d’appalto.
In sintesi:
- nel campo delle opere pubbliche la fattispecie è senza meno negata.
- nel campo delle opere private è una facoltà consentita, pur dunque sconsigliata, previa accurata informazione del Committente.
In punta di diritto si possono avere delle criticità in caso di contenzioso, per via delle previsioni del Codice Civile.
A seguire alcune osservazioni della Consulente Legale, utili quale valido ragionamento di supporto:
” L’art.1669 c.c. e ss. pone un problema di responsabilità per vizi dell’opera, entro i 10 anni dalla consegna:
l’impresa è responsabile oltre che dei materiali scelti anche dei difetti della progettazione non segnalati, di cui si è accorta o si cui si doveva accorgere.
Generalmente inoltre Progettista e Impresa hanno responsabilità da contratti separati e a volte in conflitto per le responsabilità.
In questo caso potrebbe verificarsi che l’azienda riversi sul Progettista vizi e danni riscontrati.
Quindi il conflitto di interessi è funzionale più che legale.
Tra gli obblighi di diligenza dell’impresa rientra quello di verificare la validità tecnica del Progetto: qui si intravede un conflitto di interessi, in caso di problemi e vizi dell’opera, se Progettista e Amministratore della Ditta Esecutrice siano la stessa persona.