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Un ingegnere con abilitazione Civile-Ambientale, Indirizzo di Studi Ingegneria Edile, può redigere una DIchiarazione di RIspondenza per un Impianto di Climatizzazione, costituito da tre unità mono-split? In caso positivo esiste un prestampato da compilare?

Premesso che la DIchiarazione di RIspondenza, così come indicato dal Decreto 37/2008, Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici,  (di cui di consiglia la lettura), è un documento sostitutivo alla DIchiarazione di COnformità ,rilasciata dall’installatore, ai sensi della Legge 46/1990, Norme per la sicurezza degli impianti, e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati fino al 28.03.2008.

La DIchiarazione di RIspondenza può essere rilasciata, ai sensi dell’Art. 7, Comma 6, del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008, da “professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti (impianti sotto i limiti dimensionali), oppure, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’Articolo 5 Comma 2 del D.M.37/2008, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione” ( impianti sopra i limiti dimensionali ).

Non potrà essere rilasciata la “DIchiarazione di RIspondenza” per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Quindi, per impianti non soggetti ad obbligo di progetto da parte di un Professionista, la DIchiarazione di RIspondenza può essere rilasciata da Responsabile Tecnico di impresa installatrice; in tal caso questi firma la dichiarazione in quanto persona, non come Impresa. Le eventuali responsabilità Civili ricadranno quindi sulla persona, e non sull’impresa installatrice.

Per maggiore chiarezza, si precisa che il riferimento normativo per ambito di competenza (Settore Civile-Ambientale), sul quale è importante non fare confusione, è il DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nello specifico l’art.46_ Attività professionali:

Cit.

“sezione A: a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio “.

Il CNI ha elaborato una disamina dello stesso, al fine di fornire chiarimenti agli iscritti, circa le competenze spettanti ai Professionisti in base al Settore di abilitazione e alla relativa Sezione di iscrizione all’Albo Professionale.

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