Vorrei chiedere se sono previste sanzioni per il mancato invio via PEC dell’APE, entro 15 gg, alla RAS e se lo stesso perde di validità, in mancanza di tale invio
Come disposto dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna), secondo la Determinazione n.170 del 10 aprile 2015, Prot.7168, a partire dal 1° giugno 2015, il tecnico abilitato deve inoltrare copia dell’APE al Servizio Energia della RAS all’indirizzo PEC dell’assessorato, secondo le modalità descritte nel rispettivo allegato.
Tale adempimento fa riferimento alla normativa nazionale, Decreto dello Sviluppo Economico del 26.06.2008, “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici“, il cui allegato A, al punto8. dispone che:
cit.”entro 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell’Attestato di Certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla regione o Provincia Autonoma, competente per territorio“.
A partire dal 01 novembre 2015 la procedura è stata modificata, secondo le Linee Guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica: l’Allegato 1, Art.7.15_Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica, ha introdotto l’obbligo per il Soggetto Certificatore, entro i successivi 15 giorni, dalla trasmissione alla RAS, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di procedere alla consegna dell’APE al richiedente.
Le disposizioni non fanno menzione di sanzioni, ma considerato che si tratta di procedura obbligatoria, si deduce che il mancato invio alla RAS di quanto sopra specificato, considerato il ruolo della RAS, deputata ai controlli, fa venire meno la validità dell’APE.