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Vorrei cortesemente sapere se, essendo regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri, non avendo Partita Iva e non essendo attualmente sottoposto ad alcuna forma di Lavoro Subordinato, sia possibile effettuare una Perizia di Parte da “fatturare” come Prestazione Occasionale

Si ricorda che: “non è possibile emettere una ricevuta per prestazioni occasionali per l’espletamento di Professioni intellettuali, le cui prestazioni richiedono necessariamente iscrizione ad Albo Professionale.

Su questo si è espresso il MEF (Ministero delle Finanze) con lettera, Prot.4594 del febbraio 2015 a seguito della nota n.448 del novembre 2014 emessa dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Il MEF chiude la questione della prestazione occasionale dei Professionisti iscritti ad Albo Professionale; dando risposta ai dubbi sollevati da Inarcassa, in merito all’interpretazione data dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

In particolare, il riferimento del MEF è riferito a due note diramate dal CNI:

  1. la prima (n.488 del novembre 2014) contiene un approfondimento in merito alle cosiddette Prestazioni Occasionali, rese da quei professionisti per i quali l’attività professionale rappresenti un di più rispetto a una primaria attività lavorativa, legata a rapporti di Lavoro Subordinato, in qualità di dipendenti Pubblici o Privati;
  2. la seconda (n.31/2015) si è invece resa necessaria per via delle numerose richieste di chiarimento ricevute dal Consiglio Nazionale.

Secondo il CNI, l’iscritto all’Albo Professionale, che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può svolgere una Prestazione di Lavoro Occasionale (termine utilizzato impropriamente a parere del MEF), che ne presenti le caratteristiche tipiche, senza la necessità di disporre di una Partita Iva.

Per tale ragione il CNI ha pubblicato successivi chiarimenti nel 2015.

Il documento del Dipartimento delle Finanze, indirizzato ad Inarcassa, sulla base di quanto emesso dal Centro Studi CNI, comunica che il parere riguarda tutti gli iscritti ad un Ordine Professionale: “essere iscritti all’Albo denota più continuità che occasionalità  ”.

è sempre necessaria l’apertura della Partita Iva, indipendentemente da durata e compenso, “qualora l’attività svolta, rientri tra le attività tipiche della Professione, per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione ad Albo Professionale; i relativi compensi sarebbero considerati redditi di Lavoro Autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina”.

cit. MEF, Prot.4595_25.02.2015

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