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Con riferimento alla vostra comunicazione dell’08.03.2019, riguardante le nuove modalità di fatturazione per i Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), considerato che il relativo Provvedimento del Tribunale è il n.224 del 21.01.2019, si chiede quale sia la procedura da porre in atto per le fatture già emesse nel periodo tra il 21/01/2019 e l’08/03/2019. Nel caso specifico, avendo emesso fattura il 06.02.2019 nei confronti della Parte, vorrei sapere se sono obbligata ad emettere nota di credito e successiva nuova Fattura, nei confronti del Tribunale o se, trattandosi di un periodo transitorio, possa comunque essere ammessa la precedente modalità di fatturazione

Si suggerisce di sentire direttamente il Tribunale, per ricevere informazioni a riguardo.

La norma è cogente, sin dalla pubblicazione della Circolare n.9E del 07.05.2018 dell’Agenzia delle Entrate dell’anno scorso.

Presumibilmente, dovrebbe fare una nota di credito e riemettere correttamente la fattura in ottemperanza alla norma fiscale; diversamente potrebbe chiedere una interpretazione fiscale direttamente all’Agenzia delle Entrate, avendo emesso fattura dopo la data del 21.01.2019, di riferimento per l’attivazione della modalità di trasmissione della fattura elettronica dei compensi per i Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), precisata dal Tribunale di Cagliari con Provvedimento n.224 del 21.01.2019, che dispone:

cit.“la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal Giudice, in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell’Amministrazione, evidenziando di aver ricevuto il pagamento dalla Parte e non dall’Amministrazione”.

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