Pongo un quesito di carattere legale: svolgo da cinque anni il ruolo di CTU, soprattutto presso la sezione esecuzioni immobiliari; a seguito di un incarico ricevuto nell’ anno 2014, ho svolto una perizia estimativa per la valutazione di un’immobile. L’incarico è stato portato a termine e il giudice, due anni dopo la consegna della perizia, ha disposto il Decreto di Liquidazione, esattamente nel mese di luglio 2017. Il creditore procedente è una nota banca, ad agosto ho inviato all’avvocato incaricato a seguire la causa, tramite raccomandata A/R, il Decreto con la Fattura di Liquidazione. Dopo mesi di assoluto silenzio da parte del creditore, ho inviato il primo sollecito di pagamento e, circa dopo 30-45 giorni, il secondo. Ora mi trovo costretto a inviare il terzo sollecito, dove richiedo la costituzione in mora del debitore insolvente. Dopo questa breve premessa pongo i seguenti quesiti: È corretta la procedura, da me avviata, per la riscossione del credito? Quali altre opzioni potrei seguire, per intimare alla Banca il pagamento della mia parcella? È consigliabile affidarmi ad un Avvocato? In che modo la Legge n.82 del 2017, Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 859, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, può tutelare noi Professionisti, per i ritardi nel pagamento del compenso?
Come comunica la referente Consulente Legale Avv. Antonella PIRODDI, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica:
“Il Decreto di Liquidazione del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) non obbliga solo la parte obbligata indicata dal Giudice, ma è pacifica, in Giurisprudenza, una responsabilità solidale delle Parti del processo al pagamento, in quanto si son avvantaggiate entrambe del Suo servizio. Quindi, può ben chiedere ad entrambe le parti il pagamento, salvo il diritto di rivalsa della Parte non indicata dal Giudice sull’altra.