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Avrei bisogno di avere informazioni in merito alla figura di Responsabile Tecnico. Mi è stato proposto di svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico per un periodo, presso un’Azienda; potrebbe creare problemi di incompatibilità con la mia attività di libero Professionista? Come dovrei procedere per non incorrere in sanzioni?

La normativa di riferimento in materia è dettata dal D.M.37/2008, Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, su cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha emanato alcune Note di commento.

Si precisa che il Responsabile Tecnico può svolgere tale funzione per una sola Impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. La libera Professione è sicuramente un’attività per sua natura non continuativa, anche se il Ministero dello Sviluppo Economico non è del tutto d’accordo.

In tal senso si suggerisce di comunicare alla Camera di Commercio una dichiarazione in cui specifica che non svolge altra attività continuativa.

è però consentito che il Responsabile Tecnico di un’Impresa installatrice svolga la funzione di Legale Rappresentante di un’altra Impresa.

Ai sensi dell’art.1 del D.M. 37/08, le Imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui, se l’imprenditore individuale o il Legale Rappresentante ovvero il Responsabile Tecnico, da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art.4.

Non è ammesso che il Responsabile Tecnico sia un Consulente o Professionista esterno.

Si richiede un rapporto di immedesimazione del Responsabile Tecnico con l’impresa, che si ha quando il Responsabile Tecnico è, rispetto alla stessa:

  1. titolare;
  2. amministratore;
  3. socio lavorante;
  4. institore;
  5. dipendente;
  6. collaboratore familiare;
  7. associato in partecipazione.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di “immedesimazione” deve concretizzarsi in una forma di collaborazione, che gli consenta di operare in nome e per conto dell’Impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.

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