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Con la presente chiedo delucidazioni in merito al ruolo di Responsabile Tecnico. In qualità di Ingegnere Edile, con Laurea nuovo Ordinamento Triennale e Specialistica, lavoro come dipendente a tempo determinato, presso Ditta Metalmeccanica; sono iscritto regolarmente all’Ordine degli Ingegneri, ma non sono in possesso di Partita Iva. Mi è stata proposta la possibilità, avendo i requisiti, di esercitare il ruolo di Responsabile Tecnico per una Ditta individuale di Impianti elettrici e televisivi, per civile abitazione. È possibile esercitare entrambe le funzioni di Responsabile Tecnico per una ditta, con fatturato medio basso, ed essere dipendente a tempo determinato di un’altra azienda?

Si precisa che il Responsabile Tecnico può svolgere tale funzione per una sola Impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

è però consentito che il Responsabile Tecnico di un’Impresa installatrice svolga la funzione di Legale Rappresentante di un’altra Impresa.

Non è ammesso che il Responsabile Tecnico sia un Consulente o Professionista esterno.

Si richiede un rapporto di immedesimazione del Responsabile Tecnico con l’impresa, che si ha quando il Responsabile Tecnico è, rispetto alla stessa:

  1. titolare;
  2. amministratore;
  3. socio lavorante;
  4. institore;
  5. dipendente;
  6. collaboratore familiare;
  7. associato in partecipazione.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di “immedesimazione” deve concretizzarsi in una forma di collaborazione, che gli consenta di operare in nome e per conto dell’Impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.

La Camera di Commercio, territorialmente competente, dovrebbe disporre delle informazioni relative al titolo di studio, che sia Laurea Triennale o Specialistica e la relativa corrispondenza sulle competenze in materia sulla tipologia di impianti: lettere a), b), c), d), e), f), g), di cui al DM 37/2008.

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