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Ho redatto un contratto per lavori Privati con un condominio, utilizzando come format di base il Disciplinare di Incarico Lavori Privati predisposto dal CNI, scaricabile dal seguente indirizzo: https://www.fondazionecni.it/quaderni/498-disciplinari-tipo-e-mansionari-per-le-prestazioni-professionali-dell-ingegnere-1-committenti-privati Il documento è stato in parte modificato, in particolare l’art.11_Sospensione Temporanea dell’Incarico, Recesso e Risoluzione cit.” Il Committente potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta alla Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell’esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà alla Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l’incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione alla Professionista di riprendere l’esecuzione entro due mesi dalla comunicazione di sospensione. È fatto espressamente salvo il diritto della Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione. La sospensione comporterà l’automatica esenzione della Professionista da qualsiasi responsabilità per il periodo di efficacia della stessa. Il Committente potrà recedere dal contratto, rimborsando alla Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili alla Professionista incaricata, alla stessa verrà corrisposta a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione del 20%, fatti salvi ulteriori maggiori importi derivanti da eventuali danni da esso subiti. Qualora vengano a mancare i presupposti per l’espletamento dell’incarico, la Professionista potrà recedere dall’incarico medesimo, dandone preventiva comunicazione al Committente; in tal caso non spetteranno alla Professionista gli incrementi sull’onorario di cui ai commi precedenti, fatto salvo che il recesso dall’incarico avvenga per cause non imputabili alla Professionista stessa. “ Il Committente mi sta contestando la maggiorazione del 20% per revoca dell’incarico per cause non imputabili al Professionista. È lecito chiedere la maggiorazione per una mia tutela, oppure deve prevalere l’art.2237_Recesso del Codice Civile: cit. “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”? Mi è stata contestato in particolare l’art.15_Definizione delle Controversie: cit. “ In caso di contestazione sui compensi spettanti alla Professionista nonché sulle prestazioni oggetto del presente disciplinare, se non risolta in via bonaria nel termine di 60 giorni, la stessa verrà sottoposta in funzione conciliativa all’Ordine professionale competente per iscrizione della Professionista. Tale parere sarà accettato da entrambe le parti. Tutte le ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell’incarico che non si fossero potute definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1, nel termine di ___ giorni dalla mancata conciliazione, saranno deferite al Tribunale territorialmente competente. “ Infatti, mi è stato chiesto di eliminare la voce corrispondente alla funzione conciliativa svolta dall’Ordine Professionale, adducendo che era di parte. Consigliate di reinserirlo nel contratto?

Avendo provveduto a chiedere osservazioni ai referenti OIC per materia, di seguito loro riscontro:

Per quanto riguarda la questione del 20%, se il Committente la sottoscrive, nulla osta perché venga mantenuta: la volontà negoziale fra le parti deve prevalere su tutto.

Per l’aspetto della conciliazione non può essere attribuito all’Ordine Professionale, non tanto perché di parte, quanto perché soggetto non deputato a farlo.

Se vuole può inserire la Camera Arbitrale, come soggetto che deve intervenire in fase conciliativa.

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