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Quale funzionario Tecnico di ruolo presso Ente Locale, sottopone a questo spett.le Ordine professionale, il seguente quesito: Il ruolo di Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute, in Fase di Progettazione e di Esecuzione dell’opera, può essere svolto da un Ingegnere dipendente di una Pubblica Amministrazione, abilitato ai sensi dell’art.98_ Requisiti professionali del Coordinatore per la Progettazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, del D. Lgs n. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma non iscritto al rispettivo Ordine Professionale?

A seguito di scambio di opinioni tra referenti OIC, esperti in materia, di seguito quanto è emerso:

“I requisiti richiesti per la nomina a CSP-CSE sono individuati dall’art. 98_ Requisiti professionali del Coordinatore per la Progettazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, del TU Sicurezza, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono:

  1. laurea o diploma;
  2. corso specifico previsto dal medesimo articolo;
  3. una attestazione da parte di Committenti o Datori di lavoro “comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni“.

La norma non richiama espressamente il requisito dell’iscrizione all’Ordine Professionale, di conseguenza, stante la sussistenza di una espressa disposizione che consente lo svolgimento dell’incarico di coordinatore con la sola Laurea/Diploma e senza necessità di iscrizione, sembrerebbe essere sufficiente l’abilitazione.

In relazione alla lettera c) “attestazione“, si ritiene che la stessa debba essere rilasciata dal/dai Datori di lavoro del soggetto che intenda ricoprire l’incarico di CSP/CSE e, qualora Dipendente Pubblico, tale attestazione potrebbe essere rilasciata dall’Amministrazione di riferimento.

Allo stato non si rinvengono chiarimenti determinanti sul punto, e la dizione è così ampia da poter potenzialmente abbracciare il datore di lavoro “Pubblico”.

Sempre come correttamente rilevato, il solo fatto di aver lavorato nel Settore Pubblico non costituisce tuttavia una “automatica attestazione”, ma risulta necessario che l’ente di appartenenza rilasci un apposito documento attestante l’esperienza maturata.

Pertanto, volendo far prevalere la forma sulla sostanza, e quindi andando a “isolare” il cuore della questione, si può dire che il ruolo di CSE potrà essere svolto dal Dipendente di un Ente Locale, ove lo stesso possegga la laurea richiesta dalla norma, abbia svolto il corso e gli aggiornamenti normativamente previsti e sia concretamente e puntualmente attestata dall’Amministrazione la sua pregressa esperienza, che non potrà che essere collegata inscindibilmente al mondo dei cantieri, soprattutto visto il compito strettamente connesso a quei luoghi.

Su questo elemento non ci siano margini di interpretazione estensiva.

Quindi, occorrerà valutare in questo caso le attestazioni in concreto eventualmente rilasciate dalle Amministrazioni.”

Al fine di fare chiarezza, si ritiene utile inoltre osservare quanto segue:

Il ruolo di Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione e l’Esecuzione dell’opera può essere svolto da un Ingegnere Dipendente di una Pubblica Amministrazione, abilitato ai sensi dell’art.98 del D. Lgs n.81/2008, di cui sopra, ma non iscritto al rispettivo Ordine Professionale, solo all’interno della Amministrazione/ Ente di appartenenza; non può svolgere gli stessi uffici, in mancanza di regolare iscrizione all’Ordine Professionale, fuori dal proprio Ufficio di appartenenza, in armonia con quanto riportato con la Circolare del CNI n.615 del 21 ottobre 2015, che sottolinea il carattere eccezionale della previsione dettata dalla normativa sui LL.PP. e sugli Appalti “eccezione alla regola generale della necessaria iscrizione all’albo”.

Si precisa inoltre che qualora il Bando di Concorso per l’assunzione del dipendente prevedesse il requisito, tale deve permanere per tutta a durata del contratto in essere con la PA di appartenenza.

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