La presente per richiedere informazioni inerenti alla costituzione di una Società di Ingegneria. Nello specifico i quesiti sono i seguenti: a. Chiedo se sia possibile la costituzione di una Srl con due soci (“1a” e “2a”) di cui: 1.a Socio non lavoratore: Ingegnere iscritto all’Albo professionale e dipendente di SPA, forma contributiva INPS, non iscritto a Inarcassa e non iscritto alla Gestione Separata), con quota societaria pari al 90%; 2.a Socio lavoratore: iscritto all’Albo Professionale e iscritto ad Inarcassa, con quota societaria pari a 10%; b. Chiedo se il direttore tecnico può essere il socio “2a”; in caso positivo, se è tenuto ad operare in esclusiva per la SRL o può continuare ad operare anche con la propria Partita Iva individuale. c. Chiedo se l’Amministratore della Srl può essere indistintamente “1a” o “2a”; in caso positivo, se per 1a sia obbligatoria una seconda forma contributiva.
A seguito di confronto con il Consulente del Lavoro, Dott. Maurizio FADDA, in copia conoscenza, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC, per una Prima Consulenza Specialistica, di seguito riscontro.
“Facendo seguito al quesito sottopostomi, rispondendo ai singoli punti:
- La costituzione di una Srl di Servizi non vincola, in alcun modo, i Soci a prestare attività lavorativa. Pertanto chiunque può partecipare all’attività sociale, anche senza alcun apporto di lavoro.
- Il D.T può rivestire anche la figura di Socio, e può operare senza l’esclusiva, in favore della società, in cui riveste la qualifica di Socio. Può essere nominato DT anche da terzi, sempre che la Società non lo vieti o lo precluda.
- Per quanto concerne la figura dell’Amministratore, la Società è libera di nominare chiunque faccia parte del contesto sociale, anche se detiene quote di minoranza. Per quanto riguarda invece la parte di natura Previdenziale, la legge dice che non può esserci un doppio inquadramento previdenziale.
Pertanto chi risulta già iscritto ad una forma Previdenziale, non ha l’obbligo di iscriversi all’INPS. Dovrà iscriversi solo il socio che non ha alcuna copertura previdenziale, in quanto la norma prevede che, nelle Società, debbano essere iscritti il 50% + 1 dei Soci.
Quindi nel caso in cui la società sia composta da 2 Soci, di cui 1 già iscritto all’Inps o ad altra forma Previdenziale, dovrà essere iscritto il Socio sprovvisto di copertura Previdenziale. “
Il Servizio Quesiti OIC prevede la possibilità di ricevere un primo riscontro del Consulente OIC, per il tramite del Servizio Quesiti; qualora la tematica necessiti di essere affrontata con maggiore approfondimento, sarà possibile richiedere, se l’iscritto ne esprime la volontà, un parere, a titolo oneroso per l’iscritto, che lo stesso potrà concordare in forma privata, direttamente con il consulente,
a titolo personale, tramite contatto intermediario del Servizio Quesiti OIC.