Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’incarico di Collaudatore Statico di Strutture. L’art. 7 della L. n.1086/71, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, prescrive che il collaudo (statico) deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritti all’Albo Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella Progettazione, Direzione ed Esecuzione dell’opera. Il D.Lgs. n. 50/201, Codice dei Contratti Pubblici, nell’art. 216_ Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 21, recita: cit. “Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.” L’art. 216_ Nomina del collaudatore del D.P.R. n.2017 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al comma 9, recita: “L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile per un libero Professionista, iscritto all’Albo Professionale da almeno cinque anni, accettare l’incarico di Collaudatore Statico per il Collaudo di Lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro?
A seguito di confronto con la Commissione Strutture OIC, a seguire loro opinione:
” Per quanto concerne il Collaudo Statico, valgono le prescrizioni dell’art. 7 della L. n.1086/1971, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, e dell’art. 67_ Collaudo statico, del D.P.R. n.380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Parte II _Normativa tecnica per l’edilizia, Capo II_Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, Sezione I_Adempimenti:
cit. c.2 “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.”
Più in generale, le attività di Collaudo Tecnico-Amministrativo sull’esecuzione dei Contratti Pubblici, (che possono contenere al proprio interno anche le attività di Collaudo Statico, con le prescrizioni sopra richiamate), vengono regolate dall’art.102_ Collaudo, Titolo V_ Esecuzione, del D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e fino alla data di entrata in vigore del D.M. previsto dall’art.102 c. 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II_ – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI, Titolo X _Collaudo dei Lavori, Capi I e II (articoli da 215 a 238), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». “
A tal proposito, la Commissione Bandi OIC, rammenta e ribadisce quanto sopra:
“Il Codice dei Contratti, vigente, si riferisce più genericamente al Collaudo Tecnico-Amministrativo, più che al Collaudo Statico.
Per il Collaudo Statico vige l’art. 7 di cui alla Legge 1086/1971, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, per cui occorrono 10 anni di iscrizione all’Albo Professionale.
Lo stesso concetto è ripetuto dall’art.67, comma 2, del DPR 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.“