Scrivo in qualità di tecnico di un Ente Locale; di seguito il mio quesito: Nel 1987 è stato presentato un progetto per una struttura bifamiliare, composta da un piano seminterrato e tre fuori terra. Il progetto è stato depositato anche al Genio Civile, ottenendo un’autorizzazione preventiva. Ad oggi non risultano Calcoli Strutturali e Collaudo Statico. La struttura è stata realizzata difformemente dal Progetto approvato: allo stato di fatto è costituita da due piani seminterrati e un piano terra, quindi un piano in meno in rispetto al progetto approvato. La struttura portante è realizzata in parte in pilastri e travi in c.a e, da quanto afferma il Tecnico, in parte in muratura portante. Il Committente vorrebbe presentare la pratica di Accertamento di Conformità per il piano seminterrato, ma il mio dubbio è capire se, in contemporanea alla pratica di Accertamento, andrebbe allegato il Collaudo Statico della struttura. Ho chiesto chiarimenti ai vari enti competenti, ma non hanno saputo darmi nessuna risposta.
In merito al quesito proposto, è opinione della Commissione Tecnica Edilizia OIC che:
“In qualunque pratica edilizia, che riguardi opere strutturali, viene chiesta l’Idoneità Statica della struttura.
Nei casi di Accertamento di Conformità, se vi sono state modifiche strutturali o se la struttura non è stata mai collaudata, è obbligo dichiararne l’idoneità a cura di un Tecnico. Tecnicamente, non si può eseguire un Collaudo postumo, in quanto il Collaudo fa parte della procedura relativa alla costruzione dell’opera.
Si deve invece produrre un Certificato di Idoneità Statica a cura di un Tecnico esperto, che eseguirà le necessarie verifiche tecniche, prove etc.. per poter provare l’idoneità strutturale del fabbricato.”
Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito:
“Per quanto concerne la parte di competenza del quesito, si rappresenta che la struttura in argomento, essendo realizzata in calcestruzzo armato, ha necessità del Collaudo Statico ai sensi dell’art. 7_Collaudo Statico, della L. 1086/1971, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell’art. 6_ Relazione a struttura ultimata, della L. 1086/1971, avrebbe dovuto essere depositata al Genio Civile anche la relazione a strutture ultimate.
Inoltre, nel caso, assai probabile, in cui si debba acquisire l’Agibilità dell’immobile, è necessario allegare, alla Segnalazione Certificata di Agibilità, anche il Certificato di Collaudo.
Infine, nel quesito si asserisce che il progetto è stato depositato al Genio Civile: in tal caso, poiché al Genio Civile vengono depositati i calcoli strutturali, esiste una incongruenza tra quanto asserito e la successiva precisazione che i calcoli strutturali non sono disponibili. “