Chiedo informazioni in merito alla necessita di presentare Relazione Tecnica ex Legge 10/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in seguito ad alcune modifiche apportate, in Fase di Esecuzione dei lavori, al fabbricato oggetti dei lavori: progetto presentato nel 2012, per realizzazione nuovo fabbricato ex SCIA con Permesso di Costruire, presentata Relazione Tecnica ex-Legge 10; Concessione scaduta nel 2017. Ora occorre presentare nuova pratica ASL al SUAPE per lavori relativi a opere di completamento, con variazione di materiali per coibentazione pavimenti, solaio, etc. Occorre presentare nuova Relazione Tecnica ex-Legge 10, prima dell’Inizio Lavori oppure a Fine Lavori, contestualmente all’Attestato Qualificazione Energetica (AQE)?
Il Professionista deve presentare la Relazione Tecnica ex-Legge10/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, prima dell’Inizio dei Lavori e tutte le varianti devono essere eseguite sempre nel rispetto dei parametri Energetici descritti in relazione.
Alla Fine dei Lavori, il D.L. assevera il rispetto dei lavori eseguiti, a quanto contenuto in Relazione Tecnica “ex-Legge 10”.