In data odierna, ho ricevuto dall’Ufficio SUAPE una richiesta di Integrazione documentale di una pratica SUAPE; si tratta di una SCIA antincendio, da me inviata all’Ufficio lo scorso Aprile. Essendo trascorsi quasi cinque mesi dall’invio della pratica e ricordando, come sottolineato nei Corsi di Formazione tenutisi presso il vostro Ordine, che ci sono tempistiche da rispettare, entro le quali il SUAPE può richiedere Integrazioni, avrei necessità di conoscere un vs parere, in merito alla legittimità delle richieste effettuate dal SUAPE dopo tanto tempo. Peraltro, nella comunicazione ricevuta in data odierna, è fissato il termine di soli cinque giorni per soddisfare la richiesta, pena l’Irricevibilità della pratica; ma non è precisato se si tratta di giorni lavorativi o effettivi e, pertanto, sarebbe gradito anche un parere in tal senso.
Come definito dalle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE), il SUAPE ha due giorni lavorativi di tempo, da quando la riceve, per chiedere integrazioni. Tale processo fa parte della verifica formale, come da art. 8.2_Verifica formale:
cit. “Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata. Sono considerati lavorativi, a prescindere dall’effettiva presenza in servizio dei dipendenti, tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì.”
Generalmente si assegna un termine minimo per le integrazioni: 5 giorni (giorni lavorativi) è un termine congruo, anche perché si tratta di correggere/completare la modulistica, come da art.33_ Verifica formale della dichiarazione autocertificativa, della LR 24/2016, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Nel caso specifico, si potrebbe vedere una anomalia, relativa al lasso di tempo intercorso tra il ricevimento della pratica e la richiesta di integrazioni.
Si precisa che la pratica a 0 giorni, ha la sua efficacia da quando viene ricevuta dal SUAPE, (ricevuta automatica), a prescindere dalla ricevuta del SUAPE, come da art.34_ Procedimenti in autocertificazione, comma 1, lett. b), L.R. 24/2016, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
In assenza di provvedimento di sospensione, l’efficacia del titolo è garantita:
cit. “…la ricevuta automatica di cui all’articolo 31, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l’effettuazione dell’intervento che può essere iniziato:
……b) immediatamente, per tutti gli altri casi.”.
Si ricorda che, in capo all’Amministrazione, vi è sempre il potere di Annullamento in Autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies della L. 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo, in caso di accertato interesse pubblico.
Pertanto, il termine dei 2 (due) giorni per la richiesta di integrazioni non è perentorio.
La presentazione delle integrazioni, sebbene richieste oltre i tempi per la Verifica Formale, deve essere incamerata all’interno di un processo di collaborazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione.