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Nel modulo SUAPE di dichiarazione di Agibilità al punto”Idoneità Statica”- Muratura portante viene chiesto di asserire: cit.”in base ai rilievi effettuati e alle verifiche eseguite in applicazione del D.M. 20/11/1987, con la presente si certifica l’idoneità statica della struttura. Per le strutture in muratura portante, la presente attestazione costituisce collaudo statico, ai sensi del D.M. 20/11/1987″ Vorrei sapere se tale dichiarazione di Idoneità Statica, di un edificio realizzato in muratura portante, presente nel modello della dichiarazione di Agibilità, venga equiparata ad un Collaudo vero e proprio e pertanto sia necessario il requisito di collaudatore, con un’anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale di almeno 10 anni.

Come comunica la Commissione Tecnica Strutture OIC, di seguito loro opinione in merito:

I principali riferimenti normativi per ciò che riguarda Agibilità e Collaudo Statico sono i seguenti:

  1. Regio Decreto 16/11/1939, n.2229;
  2. Legge 5 novembre 1971 n.1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
  3. P.R. n. 380 del 2001 (c.d. T.U. Edilizia), riportante la Legge n.1086 del 1971;
  4. M. 20.11.1987, Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
  5. M. 14.01.2008, Norme tecniche per le costruzioni;
  6. Circolare n.617 del 02.02.2009;
  7. Parere del C.S.LL.PP. nell’adunanza del 14.12.2010 Prot.155/2010.

Nel dettaglio della sua richiesta il primo riferimento riguardante le costruzioni in muratura si ha con il D.M. 20.11.1987 con il quale si introduce l’obbligatorietà del Collaudo Statico per tali edifici.

La legge n.1086/1971 e il successivo D.P.R. n.425/1994 subordinano il rilascio dell’agibilità alla presentazione del Certificato di collaudo in allegato alla domanda. Inoltre, il D.M. 2008 impone l’obbligo del Collaudo Statico di tutta la costruzione a seguito di interventi non inquadrabili quali locali o di riparazione.

Qualora non sia possibile consegnare il certificato di collaudo, lo sportello unico richiede una dichiarazione di idoneità statica, con la quale il professionista si assume la responsabilità sulla verifica del comportamento e sulle prestazioni dell’opera che svolgono funzioni portanti, offrendo la garanzia di sicurezza per la pubblica incolumità.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta a seguito di una valutazione di sicurezza dell’edificio, secondo le modalità contenuto nel Capitolo del D.M. 14.01.2008, che stabilisce l’utilizzo di un modello strutturale definito secondo specifici parametri.

In relazione alla richiesta di sapere se per redigere il certificato di idoneità statica di un fabbricato occorra

In relazione alla richiesta di sapere se per redigere il Certificato di Idoneità Statica di un fabbricato occorra l’anzianità decennale di iscrizione all’Albo, come per il Collaudo Statico, si rinvia alla lettura del parere fornito dal CNI n.6331 del 24.01.1995, cui si rimanda.

La Commissione Strutture ha aperto un tavolo tecnico di discussione in merito agli aspetti normativi che disciplinano i documenti richiamati (collaudo statico, dichiarazione di idoneità statica, agibilità), con l’obiettivo finale della redazione di un documento sugli indirizzi di impiego dei vari certificati.

Le riunioni sono aperte a tutti gli iscritti e cogliamo l’occasione per invitarla ad assistere alle prossime sedute in cui si affronterà l’argomento, per ulteriori approfondimenti sul tema.

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