Categoria: Appalti
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5 Febbraio 2018

La presente, per sottoporre un quesito in merito alla figura Professionale identificata dal Nuovo Codice Appalti come “Ispettore di Cantiere”. Nel caso specifico, si tratta di un cantiere in corso di realizzazione in più Comuni della Regione Sardegna. Come riportato sul Codice Appalti all’art. 101_ Soggetti delle stazioni appaltanti: c.5 “Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona, che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali Manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori”, Si è dunque proposto un contratto di collaborazione esterna per attività di assistenza, con funzioni di ispettori di cantiere alla Direzione Lavori. Per semplicità di seguito i quesiti da sottoporre: a. nomina degli ispettori di cantiere: Relativamente alla nomina degli Ispettori di Cantiere, il contratto sottoposto viene direttamente dalla Direzione Lavori, con la quale era già in corso una collaborazione esterna per assistenza alla DL. Il dubbio nasce con l’introduzione di questa nuova formula, in cui entra in gioco la figura dell’ispettore di cantiere. Ci si chiede se la nomina debba avvenire dalla Stazione Appaltante o dall’ufficio della Direzione Lavori; b. inquadramento, fattibilità delle funzioni e responsabilità: Come descritto nel Nuovo Codice Appalti, la funzione dell’Ispettore è quella di sorveglianza dei lavori, presenza a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo, premesso che i cantieri oggetto del contratto sono in numero rilevante e territorialmente distanti. Ci si interroga sulla fattibilità dell’incarico in funzione della natura dei cantieri e anche sull’aspetto relativo alle responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante; c. inquadramento economico: Si chiede se esiste un compenso minimo o proporzionale in funzione dell’importo lavori; d. aspetto fiscale relativo alla tipologia di contratto: Infine, relativamente all’aspetto fiscale, fermo restando che il compenso supera l’importo limite della Collaborazione Occasionale, si chiede se è obbligatoria l’eventuale apertura della Partita IVA, ricadendo quindi nella Libera Professione, oppure esistono altre forme fiscali di inquadramento.

Considerato che si tratta di incarico affidato in ambito Pubblico e non Privato, si riferisce punto per punto: A quanto emerge, il collega non viene incaricato dalla Stazione Appaltante, ma direttamente dal Direttore Lavori che, avendo necessità di un supporto, lo inquadra come Ispettore di Cantiere.

18 Gennaio 2018

Come RTP abbia presentato un Progetto, poi approvato. A seguire è emerso che il compenso è vincolato al fatto che una collega giovane non è in regola con l’INPS. L’ente ha bloccato le parcelle di tutti i componenti. Vi sarei grato, se mi chiariste se è la norma che lo prevede.

è fondamentale porre l’attenzione ai contenuti degli atti amministrativi, che regolano il rapporto dei Professionisti che espletano la loro prestazione e la Stazione Appaltante; in essi deve essere precisato la modalità di liquidazione dei compensi.

5 Gennaio 2018

Sto elaborando un Disciplinare di gara, per un affidamento sui servizi di Ingegneria, comprendente Progettazione e Direzione Lavori, per un importo sopra soglia. I miei quesiti riguarda l’applicazione dei CAM, di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale dell’11.10.2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.” e in particolare: a. Art.2.7_Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali). Essendo un Servizio di Ingegneria, vorrei una conferma che queste siano relative esclusivamente all’Esecutore dei Lavori; pertanto dovranno essere riportate nei documenti Progettuali, che andranno poi in gara, e non riferite anche al Professionista. Art.2.1 Selezione dei candidati: anche in questo caso pare essere riferito all’esecutore dei lavori, e non al progettista; È corretta l’interpretazione? b. Inoltre, i criteri premianti sono obbligatori? L’Amministrazione può decidere di non attribuire un punteggio premiante, relativamente alle prestazioni superiori dei CAM, nell’offerta tecnica? Nelle Linee Guida n.1, par. VI, punto 1.1, vengono indicati i criteri di valutazione delle offerte come “possono essere … “. Questa dicitura sembrerebbe quindi escludere l’obbligo di dare un Punteggio Premiante per i CAM, anche se in occasione di eventi formativi, ho sentito che invece sono obbligatori; c. Ho consultato Bandi di Gara pubblicati di recente; ho visto che spesso viene messa una voce generica che attribuisce un “punteggio premiante per prestazioni superiori …..” , senza indicare nel dettaglio a quali punti dei CAM ci si riferisce. Il fatto di non precisare a quali prestazioni superiori ci si riferisce, non potrebbe innescare possibili contenziosi?

Per quanto alla lettera a): Si, è un articolo riferito agli esecutori dei LL.

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