La domanda è relativa alla figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nelle procedure di affidamento di Lavori e Servizi di ingegneria. In particolare, alla luce del Nuovo Codice Appalti, G.Ls. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010_ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, tale figura deve essere necessariamente un Tecnico Specializzato in questo Settore (Servizi di Ingegneria) con relativa laurea e iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri o Architetti? Oppure può non esserlo, quindi può avere Laurea o Diploma in altri Settori, affidando pertanto il Supporto Tecnico a soggetti specializzati esterni? (Ciò ovviamente quando nella P.A. non si trova personale con tale specializzazione). In tal caso la Stazione Appaltante come può individuare il RUP; potrebbe essere una figura Amministrativa, non Tecnica?
In riferimento ai titoli richiesti per ricoprire il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), suggerisco la consultazione del Testo Normativo, nello specifico: _art.