Categoria: Impresa
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26 Marzo 2019

Qualora un’Impresa Edile, durante l’esecuzione dei lavori con Committente Privato, riferiti a un ampliamento volumetrico di un’unità residenziale, secondo l’art. 30_ Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente della L.R. n.8/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio, avesse un Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare, mentre a lavori ultimati si trovasse in situazione previdenziale non regolare, secondo la normativa vigente, considerato, che l’Impresa non ha interesse nel regolarizzare la situazione contributiva, prima di aver ricevuto il pagamento a saldo, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento a saldo? Si precisa che il Contratto stipulato non prevedeva alcuna clausola particolare in merito alla Regolarità Contributiva al momento del saldo. I lavori sono stati conclusi, come da opportuna Comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) nel giugno 2019; mentre il DURC dell’Impresa è decaduto nel Marzo 2019, il che significa che è stato regolare per tutta la durate dei lavori e oltre. Si chiede pertanto se in tale situazione, il Committente possa opporre rifiuto al Pagamento del saldo, motivandolo con l’assenza attuale del D.U.R.C.

In linea generale, nella fattispecie di lavori con Committente Privato, il DURC deve valere per tutta la durata dei lavori.

21 Luglio 2018

Responsabilità del Committente/Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, nel caso in cui l’Impresa esecutrice abbiamo consegnato un D.U.R.C. falso? È onere delle figure sopra citate verificare l’autenticità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)?

A seguito di contatto con i Colleghi referenti OIC, gli stessi sono dell’opinione che: “Qualora il Tecnico accetti una copia non conforme, secondo quanto sopra scritto, potrebbe avere responsabilità, stante la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale dell’Impresa, a carico del Committente/Responsabile dei Lavori, di cui all’art.

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D.U.R.C.Impresa
11 Maggio 2018

Sono in possesso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica e attualmente studente del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica; vi contatto su suggerimento dei miei docenti, nonostante non sia ancora iscritto all’Ordine Professionale, né abbia sostenuto l’Esame di Stato per l’abilitazione. Recentemente, mi è stata prospettata un’opportunità lavorativa per il ruolo di Responsabile Tecnico, per una piccola Autofficina, (attività di Meccatronica), con annessa rivendita di auto usate. Il titolare mi ha spiegato che questa figura è richiesta dalla legge (L. 224/2012) e che nessuno dei dipendenti ha, attualmente, i requisiti per ricoprire questo ruolo; aggiungendo che la mia presenza è dettata da motivazioni puramente burocratiche. Si tratterebbe di un’assunzione a tempo indeterminato, (C.C.N.L.), per una decina di ore settimanali. Vi contatto per sapere quali siano le effettive responsabilità che questo ruolo comporta e quali siano i compiti ai quali sarei preposto, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese future. Il titolare mi ha fornito solo generiche rassicurazioni e online non sono riuscito a trovare indicazioni precise, su questo caso specifico. Non essendo abilitato, né iscritto all’Ordine Professionale, non saprei in che altro modo reperire queste informazioni.

Il quesito non è attinente alla Professione dell’Ingegnere; diverso sarebbe stato se si trattasse di Responsabili Tecnico di Impianti; pertanto non posso fornirle alcun supporto tecnico a riguardo.

6 Marzo 2018

La collaborazione esterna con un’Impresa, che richiede lo svolgimento dell’incarico di Direttore Tecnico di un Cantiere di Lavori Pubblici, è compatibile con la libera Professione, considerata la partecipazione ad Appalti Pubblici di Progettazione e Direzione Lavori.

Il ruolo di Direttore Tecnico, da non confondere con il Responsabile Tecnico (per cui si fa riferimento ad altra normativa vigente), è compatibile con quello di libero Professionista; è importante tener presente che non può essere rivestito tale ruolo per altre imprese qualificate.