Categoria: D.U.R.C.
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26 Marzo 2019

Qualora un’Impresa Edile, durante l’esecuzione dei lavori con Committente Privato, riferiti a un ampliamento volumetrico di un’unità residenziale, secondo l’art. 30_ Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente della L.R. n.8/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio, avesse un Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare, mentre a lavori ultimati si trovasse in situazione previdenziale non regolare, secondo la normativa vigente, considerato, che l’Impresa non ha interesse nel regolarizzare la situazione contributiva, prima di aver ricevuto il pagamento a saldo, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento a saldo? Si precisa che il Contratto stipulato non prevedeva alcuna clausola particolare in merito alla Regolarità Contributiva al momento del saldo. I lavori sono stati conclusi, come da opportuna Comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) nel giugno 2019; mentre il DURC dell’Impresa è decaduto nel Marzo 2019, il che significa che è stato regolare per tutta la durate dei lavori e oltre. Si chiede pertanto se in tale situazione, il Committente possa opporre rifiuto al Pagamento del saldo, motivandolo con l’assenza attuale del D.U.R.C.

In linea generale, nella fattispecie di lavori con Committente Privato, il DURC deve valere per tutta la durata dei lavori.

21 Luglio 2018

Responsabilità del Committente/Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, nel caso in cui l’Impresa esecutrice abbiamo consegnato un D.U.R.C. falso? È onere delle figure sopra citate verificare l’autenticità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)?

A seguito di contatto con i Colleghi referenti OIC, gli stessi sono dell’opinione che: “Qualora il Tecnico accetti una copia non conforme, secondo quanto sopra scritto, potrebbe avere responsabilità, stante la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale dell’Impresa, a carico del Committente/Responsabile dei Lavori, di cui all’art.

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