Categoria: Quesiti
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14 Febbraio 2018

Si chiede Vs. cortese parere sui requisiti obbligatori per le Società di Ingegneria qualora intendano partecipare a gare d’Appalto per l’affidamento di Incarichi Pubblici. Nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, che intende svolgere attività di: Progettazione, Consulenze, Studi di Fattibilità, Ricerca e altre attività di Progettazione Integrata per Enti Pubblici, chiediamo di sapere se: a. sia obbligatoria la figura del Direttore Tecnico; b. nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla Società ed eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; c. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina alla Camera di Commercio competente per territorio; d. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina all’ANAC; e. nel caso tale figura sia obbligatoria, siano necessari altri adempimenti per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Infine si chiede se, nel caso in esame di Società di Ingegneria, siano applicabili gli adempimenti previsti dal D.M. n.263/2016, Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come da riscontro dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di Ingegneria di Architettura e di Consulenza tecnico Economica), nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, si risponde punto per punto: obbligo della Figura del Direttore Tecnico: RISCONTRO OICE: SI nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla società e eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; RISCONTRO OICE: Si, nulla osta comunicazione della nomina alla C.

6 Febbraio 2018

Già iscritto al vostro Ordine Professionale qualche anno fa e poi cancellato; vorrei sapere quali sarebbero tutti i costi per una nuova iscrizione: tassa annuale e/o tassa di concessione governativa e/o spese di segreteria.

Per procedere con l’iscrizione, nell’anno corrente, dovrebbe versare le seguenti quote: Iscrizione all’Albo Ingegneri Cagliari € 77,00 , (le spese di re-iscrizione sono le medesime di una nuova iscrizione); Tassa Governativa di € 168,00 .

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AlboQuota.Albo
5 Febbraio 2018

La presente, per sottoporre un quesito in merito alla figura Professionale identificata dal Nuovo Codice Appalti come “Ispettore di Cantiere”. Nel caso specifico, si tratta di un cantiere in corso di realizzazione in più Comuni della Regione Sardegna. Come riportato sul Codice Appalti all’art. 101_ Soggetti delle stazioni appaltanti: c.5 “Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona, che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali Manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori”, Si è dunque proposto un contratto di collaborazione esterna per attività di assistenza, con funzioni di ispettori di cantiere alla Direzione Lavori. Per semplicità di seguito i quesiti da sottoporre: a. nomina degli ispettori di cantiere: Relativamente alla nomina degli Ispettori di Cantiere, il contratto sottoposto viene direttamente dalla Direzione Lavori, con la quale era già in corso una collaborazione esterna per assistenza alla DL. Il dubbio nasce con l’introduzione di questa nuova formula, in cui entra in gioco la figura dell’ispettore di cantiere. Ci si chiede se la nomina debba avvenire dalla Stazione Appaltante o dall’ufficio della Direzione Lavori; b. inquadramento, fattibilità delle funzioni e responsabilità: Come descritto nel Nuovo Codice Appalti, la funzione dell’Ispettore è quella di sorveglianza dei lavori, presenza a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo, premesso che i cantieri oggetto del contratto sono in numero rilevante e territorialmente distanti. Ci si interroga sulla fattibilità dell’incarico in funzione della natura dei cantieri e anche sull’aspetto relativo alle responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante; c. inquadramento economico: Si chiede se esiste un compenso minimo o proporzionale in funzione dell’importo lavori; d. aspetto fiscale relativo alla tipologia di contratto: Infine, relativamente all’aspetto fiscale, fermo restando che il compenso supera l’importo limite della Collaborazione Occasionale, si chiede se è obbligatoria l’eventuale apertura della Partita IVA, ricadendo quindi nella Libera Professione, oppure esistono altre forme fiscali di inquadramento.

Considerato che si tratta di incarico affidato in ambito Pubblico e non Privato, si riferisce punto per punto: A quanto emerge, il collega non viene incaricato dalla Stazione Appaltante, ma direttamente dal Direttore Lavori che, avendo necessità di un supporto, lo inquadra come Ispettore di Cantiere.

18 Gennaio 2018

Come RTP abbia presentato un Progetto, poi approvato. A seguire è emerso che il compenso è vincolato al fatto che una collega giovane non è in regola con l’INPS. L’ente ha bloccato le parcelle di tutti i componenti. Vi sarei grato, se mi chiariste se è la norma che lo prevede.

è fondamentale porre l’attenzione ai contenuti degli atti amministrativi, che regolano il rapporto dei Professionisti che espletano la loro prestazione e la Stazione Appaltante; in essi deve essere precisato la modalità di liquidazione dei compensi.

18 Gennaio 2018

Pongo un quesito di carattere legale: svolgo da cinque anni il ruolo di CTU, soprattutto presso la sezione esecuzioni immobiliari; a seguito di un incarico ricevuto nell’ anno 2014, ho svolto una perizia estimativa per la valutazione di un’immobile. L’incarico è stato portato a termine e il giudice, due anni dopo la consegna della perizia, ha disposto il Decreto di Liquidazione, esattamente nel mese di luglio 2017. Il creditore procedente è una nota banca, ad agosto ho inviato all’avvocato incaricato a seguire la causa, tramite raccomandata A/R, il Decreto con la Fattura di Liquidazione. Dopo mesi di assoluto silenzio da parte del creditore, ho inviato il primo sollecito di pagamento e, circa dopo 30-45 giorni, il secondo. Ora mi trovo costretto a inviare il terzo sollecito, dove richiedo la costituzione in mora del debitore insolvente. Dopo questa breve premessa pongo i seguenti quesiti: È corretta la procedura, da me avviata, per la riscossione del credito? Quali altre opzioni potrei seguire, per intimare alla Banca il pagamento della mia parcella? È consigliabile affidarmi ad un Avvocato? In che modo la Legge n.82 del 2017, Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 859, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, può tutelare noi Professionisti, per i ritardi nel pagamento del compenso?

Come comunica la referente Consulente Legale Avv. Antonella PIRODDI, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica: “Il Decreto di Liquidazione del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) non obbliga solo la parte obbligata indicata dal Giudice, ma è pacifica, in Giurisprudenza, una responsabilità solidale delle Parti del processo al pagamento, in quanto si son avvantaggiate entrambe del Suo servizio.

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CompensoForense
17 Gennaio 2018

Vorrei cortesemente sapere se, essendo regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri, non avendo Partita Iva e non essendo attualmente sottoposto ad alcuna forma di Lavoro Subordinato, sia possibile effettuare una Perizia di Parte da “fatturare” come Prestazione Occasionale

Si ricorda che: “non è possibile emettere una ricevuta per prestazioni occasionali per l’espletamento di Professioni intellettuali, le cui prestazioni richiedono necessariamente iscrizione ad Albo Professionale.

14 Gennaio 2018

Svolgo la libera professione, regolarmente iscritto all’Albo Professionale e in possesso di Partita Iva. Si è presentata la possibilità di stipulare un contratto come Docente, presso una Scuola Secondaria di Primo Grado, Statale. Tale contratto, a tempo determinato, implicherebbe necessariamente la sospensione da Inarcassa e l’iscrizione alla Gestione Separata? Sia in caso affermativo che negativo, in base a quali dettami normativi o legislativi?

L’obbligo di Iscrizione alla Cassa di Previdenza per Ingegneri e Architetti, INARCASSA, è previsto qualora sussistano le seguenti contestuali condizioni: iscrizione all’albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all’art.