Categoria: Collaudo.Statico
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6 Marzo 2019

Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’incarico di Collaudatore Statico di Strutture. L’art. 7 della L. n.1086/71, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, prescrive che il collaudo (statico) deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritti all’Albo Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella Progettazione, Direzione ed Esecuzione dell’opera. Il D.Lgs. n. 50/201, Codice dei Contratti Pubblici, nell’art. 216_ Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 21, recita: cit. “Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.” L’art. 216_ Nomina del collaudatore del D.P.R. n.2017 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al comma 9, recita: “L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile per un libero Professionista, iscritto all’Albo Professionale da almeno cinque anni, accettare l’incarico di Collaudatore Statico per il Collaudo di Lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro?

A seguito di confronto con la Commissione Strutture OIC, a seguire loro opinione: ” Per quanto concerne il Collaudo Statico, valgono le prescrizioni dell’art.