Equo compenso: l’Anac aggiorna le linee guida sugli affidamenti dei SIA
In seguito al parere del Consiglio di Stato di dicembre 2017, l’Anac ha deciso di aggiornare le linee guida n. 1 sugli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura. In particolare l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inserito una serie di indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’Equo Compenso.
Nelle linee guida aggiornate (consultabili a questo link https://www.anticorruzione.it/-/linee-guida-n.-1?inheritRedirect=true ) si modifica la rubrica del paragrafo III.2 che diventa “Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso”, viene quindi inserito il subparagrafo III.2.3 con il seguente testo “Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”.
Inoltre si è deciso di agire sulla formula di attribuzione dei punteggi in caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è introdotto il ricorso alla formula bilineare per il calcolo del punteggio per scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (che ricevono un punteggio incrementale ridotto). Questo, unitamente all’attribuzione di punteggi elevati al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi quindi equo in quanto tiene conto della media del prezzo di mercato.
Con riferimento al Bando di tipo n. 3, è stato poi eliminato il riferimento al periodo di dieci anni entro cui svolgere i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. In questo modo gli operatori potranno illustrare i tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini all’oggetto dell’affidamento svolti durante tutto l’arco della vita professionale.
Infine, è stata introdotta una modifica alle linee guida n. 1 per porre rimedio all’applicazione distorta, da parte di alcune stazioni appaltanti, della previsione secondo cui “la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti”.
Su tale punto l’ANAC ha invece precisato che la mandataria – indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento – deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.