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Essendo stato nominato Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) per un contenzioso Civile (Tribunale Ordinario), avente ad oggetto una divisione di beni caduti in successione. Considerato che le Parti, a seguito di un primo sopralluogo nei luoghi oggetto della causa, mi hanno comunicato che non sono riuscite a mettersi d’accordo, in merito al pagamento del fondo spese disposto dal Giudice, posto provvisoriamente a carico delle Parti in solido, molto probabilmente le stesse non avranno neppure i mezzi per pagare la parcella per la liquidazione della mia prestazione professionale, a conclusione della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Vi chiedo cortesemente di farmi sapere se posso chiedere al Giudice di essere tutelato in merito a quanto dovuto, considerato che un mio rifiuto a procedere nelle operazioni Peritali, sino al pagamento del fondo spese, potrebbe mal disporre il Giudice stesso. Specifico che delle sei parti in causa, solo due sono rappresentate da Avvocati, entrambi nominati con patrocinio a spese dello Stato

I referenti della Commissione Ingegneria Forense OIC, comunicano loro opinione, come di seguito:

“ Da un punto di vista procedurale, se, nel verbale d’udienza dell’incarico, il Giudice non ha specificato che le operazioni peritali si sarebbero dovute avviare solo dopo la corresponsione del fondo spese, il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è obbligato a procedere e portare a termine l’incarico.

Al momento della liquidazione della parcella, il CTU potrà far presente che le Parti sono ammesse al gratuito patrocinio e il Giudice, per norma di legge, potrebbe (e non dovrebbe), liquidare gli onorari e le spese, ammettendole al gratuito patrocinio e ridotte del 50%.

Tuttavia, nulla vieta che lo stesso CTU rappresenti al Giudice, per iscritto o in forma colloquiale, la situazione in cui si è venuto a trovare dopo l’inizio delle operazioni peritali e chieda istruzioni in merito alle modalità di prosecuzione delle operazioni Peritali.

In questo modo il CTU, pur proseguendo nella sua attività e onorando gli impegni presi, porterà a conoscenza del Giudice eventi probabilmente non noti al momento del conferimento dell’incarico, che permetteranno allo stesso Giudice di indirizzare il CTU nella prosecuzione delle operazioni Peritali.

In ogni caso è obbligatorio procedere.  Solo se insorgessero gravi e giustificabili problemi, il CTU potrebbe fare istanza per la rinuncia all’incarico.

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