Circolare CNI 262 – Chiarimenti sull’Applicabilità del CCNL nei Servizi di Ingegneria e Architettura
Chiarimenti sull’Applicazione del CCNL nei Servizi di Ingegneria e Architettura
Negli ultimi mesi, il Consiglio Nazionale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di professionisti e Ordini territoriali in merito alla crescente richiesta, da parte di alcune Stazioni Appaltanti, di indicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento anche per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura. Questa richiesta, che si fonda su un’errata interpretazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, non trova alcun riscontro nel Codice dei Contratti Pubblici e deve essere considerata priva di fondamento giuridico.
Il Quadro Normativo di Riferimento
Il d.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, stabilisce chiaramente che, per i servizi di natura intellettuale, l’operatore economico non è tenuto a indicare i costi della manodopera. Questo principio è sancito dall’articolo 108, comma 9, il quale stabilisce che, per gli appalti di servizi che non comportano l’impiego di manodopera dipendente, non è obbligatorio indicare i costi della manodopera nell’offerta.
Analogamente, l’articolo 57 del Codice dei Contratti disciplina le clausole sociali nei bandi di gara, imponendo alle Stazioni Appaltanti di richiedere l’applicazione dei CCNL di settore. Tuttavia, tale disposizione riguarda esclusivamente i contratti che implicano l’impiego di personale dipendente e non può essere estesa agli incarichi professionali di natura intellettuale, che si caratterizzano per la prevalente componente di carattere autonomo e per la loro esecuzione diretta da parte del professionista.
Le Conseguenze di una Richiesta Impropria
Alla luce di queste disposizioni, la richiesta di applicazione del CCNL per un appalto di servizi di ingegneria e architettura è giuridicamente errata e priva di qualsiasi utilità pratica, in quanto:
- Non è prevista dalla normativa vigente, che esclude l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera per le prestazioni intellettuali.
- Non ha alcun rilievo ai fini della valutazione economica dell’offerta, poiché il professionista non impiega manodopera subordinata.
- Costituisce un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori economici partecipanti alla gara.
Raccomandazioni per gli Ordini Territoriali
Si raccomanda agli Ordini territoriali di vigilare affinché i bandi di gara rispettino la normativa vigente e non impongano indebiti obblighi ai professionisti. Qualora vengano rilevate richieste improprie di indicazione del CCNL in bandi di gara per servizi intellettuali, si invita a segnalare tempestivamente tali anomalie al Consiglio Nazionale, affinché possano essere intraprese le opportune azioni di richiamo e chiarimento presso le Amministrazioni competenti.
Nel caso in cui una Stazione Appaltante insista nel richiedere l’indicazione di un CCNL, il professionista potrà legittimamente rifiutarsi, richiamando l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e sottolineando l’irrilevanza di tale indicazione per un appalto di servizi intellettuali.
Il Consiglio Nazionale resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e supporto agli Ordini territoriali, con l’obiettivo di tutelare l’attività dei liberi professionisti e garantire il pieno rispetto della normativa vigente.