Circolare CNI 544 – Associazione professionale composta da n.2 professionisti – riscontro dell’ANAC
Con Circolare numero 544, il CNI trasmette a tutti gli Ordini la risposta fornita dall’ANAC alla richiesta di parere inoltrata dal Consiglio Naizonale sul tema della spendibilità quale libero-professionista – nelle gare per affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura – dei requisiti conseguiti dalla associazione tra professionisti composta da n.2 professionisti di cui in precedenza si faceva parte.
Era dibattuta, infatti la possibilità per il libero-professionista, di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, facendo riferimento ai requisiti posseduti dall’associazione professionale formata da due soli professionisti cui si era preso parte in qualità di associato.
richiesta di parere, il Consiglio dell’Autorità, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per quanto
concerne il libero-professionista, nell’adunanza del 1 aprile 2020, ha stabilito che:
1) deve ritenersi ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), facendo riferimento al fatturato correlato ai servizi professionali svolti dal libero-professionista nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale3;
2) deve ritenersi opportuno, “al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti” , che gli interessati procedano all’adozione di un atto
“sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato”, contenente la ripartizione e l’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio associato, in caso di scioglimento dell’associazione professionale e – nel caso in cui l’associazione continui ad operare – all’attribuzione del fatturato allo studio associato e ai professionisti uscenti;
3) deve ritenersi ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), tramite le attività svolte dal libero-professionista nell’esercizio di una professione regolamentata per cui è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.
Tutte le specifiche e l’integrale testo fornito dall’ANAC sono reperibili nel pdf fornito dal CNI: CircolareCNIn.544_download