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Circolare CNI 680 – Modalità di iscrizione all’Elenco Nazionale Certificato degli Ingegneri biomedici

Requisiti di iscrizione all’Elenco nazionale certificato

a) Ingegneri con Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria biomedica iscritti alla Sezione A dell’Albo professionale

Possono presentare domanda di iscrizione, alla Sezione A dell’Elenco nazionale certificato, gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell’Albo nei settori dell’Ingegneria industriale o  dell’Ingegneria dell’informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509 in Ingegneria biomedica, ovvero, di laurea in Ingegneria biomedica  conseguita precedentemente all’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509.

b) Ingegneri con Laurea magistrale o specialistica in uno dei settori dell’Ingegneria industriale o dell’Informazione iscritti alla Sezione A dell’Albo professionale

Possono presentare domanda di iscrizione alla Sezione A dell’Elenco nazionale certificato gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell’Albo nei settori dell’Ingegneria industriale o  dell’Ingegneria dell’informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al D.M 22 ottobre 2004, n 270 o di laurea specialistica di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in  materie che consentono l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo nei settori dell’Ingegneria industriale o dell’Ingegneria dell’informazione, ai sensi dell’art. 45, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, ovvero in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria conseguita precedentemente all’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell’art. 5 del DM 27 febbraio 2020.

 

c) Ingegneri iuniores con laurea di primo livello in uno dei settori dell’Ingegneria industriale o dell’Informazione iscritti alla Sezione B dell’Albo professionale

Possono presentare domanda di iscrizione alla Sezione B dell’Elenco nazionale certificato gli Ingegneri iuniores validamente iscritti alla sezione B dell’Albo nei settori dell’Ingegneria industriale o dell’Ingegneria dell’informazione, che risultino in possesso di un titolo di laurea di primo livello nelle classi L-8 (Ingegneria dell’informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del  Ministro dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n .270 o di laurea di primo livello nelle classi 9 (Ingegneria dell’Informazione) e 10 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro  dell’Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell’art. 5 del D.M. 27 febbraio  2020.

Certificazione delle competenze

Gli iscritti all’Albo di cui ai precedenti punti b) e c), per poter essere iscritti all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici devono certificare le proprie competenze Ingegneria biomedica e clinica in conformità allo schema di “Ingegnere esperto in Biomedica”, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, attraverso l’Agenzia CERTing (www.certing.it). Maggiori  informazioni in merito alla certificazione delle competenze possono essere reperite al link https://certing.it/Certificazioni/biomedica/, mentre il Regolamento tecnico per la  certificazione dell’Ingegnere esperto in Biomedica può essere scaricato al seguente link: https://certing.it/wp-content/uploads/2020/09/RT-ingegnere-esperto-in-biomedica.pdf .

 

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco nazionale

Il CNI gestirà le procedure di iscrizione all’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici con il supporto strumentale della Fondazione CNI. La Fondazione implementerà nel corso del 2021 una piattaforma informatica per la gestione dell’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici e delle procedure di iscrizione ad esso.
Fino alla completa implementazione della piattaforma informatica, gli Iscritti all’Albo professionale che intendano iscriversi all’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici dovranno presentare l’istanza al seguente indirizzo mail di posta elettronica certificata elencobiomedici-clinici@ingpec.eu. L’istanza dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati alla presente Circolare (uno per la richiesta di iscrizione alla Sezione A e l’altro per la richiesta di iscrizione alla Sezione B dell’Elenco) scaricabili dal sito del CNI all’indirizzo https://www.cni.it/ingegneri-biomedici-e-clinici .

Tempi di accettazione delle istanze di iscrizione all’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, il CNI esaminerà l’istanza ed, una volta verificatane la regolarità, provvederà a formalizzare l’iscrizione all’Elenco entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Eventuali richieste di integrazione o comunicazioni di diniego motivato della domanda di iscrizione saranno comunicate via pec all’Iscritto entro il medesimo termine di 30 giorni.
Contributo annuale di iscrizione all’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici e modalità di pagamento Il contributo annuale di iscrizione all’Elenco previsto dall’articolo 3, comma 4 del citato Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, è stato fissato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella misura di euro 20,00. Tale contributo annuale di iscrizione sarà dovuto a partire dall’anno 2022.

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