Deposito calcoli strutturali – Quesito su necessità deposito calcoli strutturali dei “tunnel agricoli”
Pubblichiamo di seguito la risposta ufficiale a un quesito inoltrato da un tecnico alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio civile di Cagliari relativo alla necessità di deposito dei calcoli strutturali per i tunnel agricoli.
Il professionista, con nota PEC ha chiesto se per i “tunnel agricoli”, strutture utilizzate per il ricovero animali o mezzi agricoli o stoccaggio foraggi, costruiti con struttura portante in acciaio, copertura in plastica e ancoraggio al suolo, delle dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza) variabili da 6x15x3 m fino a 15x100x7 m, è previsto l’obbligo del deposito dei calcoli ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Ecco quanto riscontrato:
Preliminarmente corre l’obbligo richiamare il disposto dell’art. 65, comma 1, del D.P.R. N. 380/01: “1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).”
Come noto le norme tecniche attualmente in vigore, sono le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 (NTC 2018), approvate con D.M. Infrastrutture e trasporti del 17.01.2018, le quali:
• ” …definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. …forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.” – (crf. p.to 1.1 NTC 2018)
• Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto …. – (crf. p.to 2.1 NTC 2018)
• I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle presenti norme, devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione – (crf. p.to 2.1 NTC 2018)
• La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera. – (crf. p.to 2.1 NTC 2018)
• Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite: Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. (crf. p.to 2.4.2 NTC 2018)
Ciò premesso e considerato, questo Ufficio ritiene che per le strutture in argomento sussista l’obbligo di deposito previsto dall’art. 65 del D.P.R. n. 380 del 2001.