Ministero del Lavoro – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
Il Ministero del Lavoro ha inviato la circolare con oggetto: “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”, contenente le indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo.
Nella circolare sono specificati tutti i soggetti interessati, quelli esclusi, le tempistiche da rispettare (ricordiamo che la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante nella lettera di incarico), le modalità di comunicazione e il contenuto che la comunicazione deve avere.
Per quanto riguarda le sanzioni, la disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.