Determinazione del compenso professionale. L’ANAC conferma: “tener conto di tutte le prestazioni anche riconducibili al livello di progettazione omesso”
“(…) in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”. Sono le conclusioni della delibera n. 31 dello scorso 26 gennaio, nella quale l’ANAC conferma la tesi sostenuta negli anni da CNI e OIC rispetto al tema dell’accorpamento delle fasi progettuali.
Com’è noto ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
Tuttavia l’applicazione di tale articolo ha generato nel tempo alcune storture interpretative.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (all’epoca AVCP) si era già espressa sull’argomento con la Determinazione n. 9/2005 affermando che “(…) l’attività di progettazione, che ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il progetto, costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni (documento preliminare all’avvio della progettazione) e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo).
In altri termini, la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo: le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire – progetto preliminare – gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni – progetto definitivo – il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo – progetto esecutivo – (Art. 16, commi 3, 4 e 5 della legge 109/94). L’individuazione di tali livelli è altresì strumentale all’espletamento di particolari fasi dell’intero procedimento tecnico-amministrativo; ad es., il preliminare costituisce il raccordo tra la fase di programmazione e quella della progettazione in quanto costituisce la base dell’elenco annuale ed è funzionale all’avvio dell’appalto-concorso o della concessione; il definitivo è funzionale all’indizione di conferenze di servizi, all’avvio delle procedure espropriative, ovvero all’espletamento dell’appalto integrato, ecc.
Con la determinazione n. 4/2001 si è stabilito che la facoltà espressamente riconosciuta al RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali, qualora lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli progettuali, ma con precisi limiti in appresso meglio indicati.
Tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o più livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di più livelli, qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario, utile o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei lavori.
La recentissima Delibera n. 31 del 26/01/2022 dell’ANAC, riprendendo le motivazioni già precedentemente esposte nella Determinazione n. 9/2005, ha meglio chiarito come vada intesa “l’omissione di uno o più livelli progettuali” affermando che “(…) quando la stazione appaltante omette, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo. Il comma 4 dell’art. 23 prescrive infatti che il livello successivo debba contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso. In altri termini, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio.”
Tuttavia, prosegue ANAC, “in ragione del principio dell’equo compenso del professionista, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista.”
La Delibera 31/2022 tratta inoltre nello specifico l’omissione della fase del progetto definitivo entrando nello specifico del calcolo delle singole aliquote. Nel merito delle aliquote del calcolo strutturale, che viene preso quale esempio, specifica che “(…) la remunerazione della prestazione di calcolo dell’intera struttura non può considerarsi coperta dalla remunerazione della prestazione di calcolo della fase esecutiva e che, anche nel caso di omissione del progetto definitivo, dovrebbe essere remunerata in applicazione del parametro “Q” di tale livello”.