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3 Febbraio 2019

Sono un Ingegnere Elettrico, con iscrizione all’Ordine Professionale dal 2017 in possesso di Partita Iva il 7 gennaio 2019, con relativa iscrizione a Inarcassa. Attualmente, non ho ancora emesso alcuna fattura; ho alcuni quesiti da porre: Riguardo l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria, posso stipularla nel momento in cui avrò il mio primo lavoro o devo farlo già da adesso? A riguardo chiedo: a. in quanto con molta probabilità, sarò titolare di una supplenza come Assistente Amministrativo in una Scuola Pubblica (con contratto Co.Co.Co), per buona quota-parte dell’anno in corso, dunque ritengo improbabile che potrei anche svolgere l’attività Professionale nello stesso periodo. Sono consapevole di dover comunicare a Inarcassa la cancellazione temporanea, con copia del contratto, ma riguardo la posizione da aprire presso la Gestione Separata INPS vorrei dei chiarimenti. Questa si apre solo nel momento in cui io fatturassi, durante il periodo di lavoro dipendente, o si apre in automatico al momento della stipula del contratto? Devo dunque aprirla io tramite il portale online dell’INPS o la Scuola nella stipula del contratto adempie già a questo compito? b. Inoltre, se non fatturassi durante il periodo da lavoro dipendente, non dovrei nulla all’ INPS? So che non esiste più il contributo minimo, (che invece è presente in Inarcassa, ma mi verrebbe rimodulato secondo gli effettivi mesi di iscrizione); se invece fatturassi, dovrei a INPS solo i contributi in relazione al mio fatturato, è corretto? Poiché questo “problema” si verificherà ogni qual volta riceverò incarico dalla Scuola, la procedura rimarrà sempre solo quella di cancellazione temporanea da Inarcassa, dato che la gestione separata INPS rimane sempre aperta, giusto? c. Un ultimo dubbio riguarda i contributi totali, nel senso che ho letto che se non si pagano contributi alla gestione separata INPS, tecnicamente quell’anno “vale meno” ai fini contributivi, quindi per me il 2019, dividendomi tra le due casse previdenziali, varrebbe solo in parte? Perciò ho pensato di posticipare la stipula dell’Assicurazione RC Professionale, al termine della supplenza. Questo è fattibile o incorro in qualche violazione? Ovviamente, se dovessi aver modo di svolgere anche attività Professionale, prima del termine dell’incarico di Docenza, stipulerei l’Assicurazione al momento, dato che la copertura parte dal giorno di copertura del premio.

A seguito di confronto con la Consulente Fiscale, Dott.

1 Febbraio 2019
30 Gennaio 2019

Ho avuto incarico da Committenza Privata di redigere un progetto di Ristrutturazione e Adeguamento Impianti di un appartamento, sito all’interno di uno stabile tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Decreto n.40 del 24.06.2009, ai sensi dell’art.10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. . Considerato il Vincolo di Tutela imposto dal suddetto Ministero, ho coinvolto nella progettazione un Architetto in qualità di Co-progettista degli interventi. Durante un incontro preliminare con un Tecnico della Soprintendenza dei Beni Architettonici-Culturali, per la valutazione del progetto, lo stesso ha asserito che la figura del Direttore dei Lavori dovrà essere ricoperta esclusivamente dall’Architetto con il quale ho un rapporto di collaborazione, giustificando questa affermazione con il fatto che l’immobile è tutelato. Considerato che l’80% delle opere previste in progetto riguarda la totale sostituzione degli Impianti esistenti (Idrico Sanitario, Termico, Produzione di A.C.S., Elettrico e Tecnologico) e l’apertura in breccia di una porta su muratura portante (Opera Strutturale), vorrei sapere se è corretto quanto asserito dal tecnico della Soprintendenza, a riguardo della figura del Direttore dei Lavori.

In merito alla questione sulle competenze in tema di Edifici Vincolati, OIC è a conoscenza di tale interpretazione che riferisce; la normativa non è ancora pervenuta a dare chiarezza sugli incarichi relativi a Ingegneri e Architetti.

30 Gennaio 2019
28 Gennaio 2019

La presente comunicazione per chiedervi chiarimenti in merito al Calcolo della Deformabilità Strutturale di una struttura, che sto progettando in Zona 3, alla luce delle nuove indicazioni date in tal senso dalla Circolare esplicativa NTC 2018, appena approvata ed in via di pubblicazione. La struttura che sto analizzando è una torre in cemento armato, di venticinque piani, a pianta quadrata, con un vano scala posto in posizione centrale, avente funzione sismo resistente e pilastri considerati come bielle. La struttura non è regolare in altezza. Eseguendo un controllo di deformabilità strutturale, secondo le direttive del paragrafo 7.4.3.1_ Tipologie strutturali, delle NTC2018, la struttura risulta deformabile torsionalmente, poiché r2/Ls2 = 0.331 < 1 . Nella nuova Circolare, al paragrafo C7.4.3_ Tipologie Strutturali e Fattori di Comportamento, si riporta invece un metodo basato sull’Analisi Modale, il quale valuta la deformabilità torsionale di una struttura in base al rapporto fra periodo traslazionale disaccoppiato e periodo torsionale disaccoppiato, ossia: Ω = T/T0 > 1 [C7.4.2_Caratteristiche dei materiali]. Seguendo quest’ultimo approccio, sulla mia struttura ottengo un rapporto Ω=2.14, che ovviamente mi porterebbe ad utilizzare un valore di q superiore a quello stimato, qualora la struttura venisse considerata deformabile torsionalmente. Specifico che i primi due modi ottenuti sono disaccoppiati e movimentano rispettivamente circa il 55% delle masse in direzione X e circa il 55% in direzione Y. Alla luce di questi risultati, piuttosto discordanti, e anche di alcune ricerche effettuate ed articoli letti in proposito (“Torsional effects and regularity conditions in RC buildings”, E. Cosenza, G. Manfredi, R. Realfonzo – 12WCEE 2000), mi trovo in dubbio sul metodo da seguire e sul conseguente fattore di struttura da adottare. Fondamentalmente la problematica che mi pongo è questa: se, come preferirei, utilizzassi l’approccio indicato dalla Circolare, (che mi porterebbe a non considerare la struttura deformabile torsionalmente), potrei incorrere in una contestazione da parte di un Collaudatore o un eventuale Ente Terzo di controllo? Le indicazioni della Circolare possono essere comunque adottate, pur non avendo lo stesso valore legale delle NTC2018 o devo aspettarmi un rischio di eventuale contestazione?

In merito al quesito proposto, è opinione della Commissione Tecnica Strutture OIC che: “La condizione riportata nelle NTC 2018, Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale, al Paragrafo 7.

22 Gennaio 2019

Calcolo del termine di aggiornamento quinquennale RSPP e Coordinatore per la sicurezza: in attesa del Ministero ecco la circolare del CNI.

Come calcolare la decorrenza dei cinque anni di aggiornamento professionale per il ruolo di Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione? Data la complessità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in particolare del metodo di calcolo dinamico indicato dall’art.

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