Ultime notizie
Pagina 74 di 80

20 Luglio 2018

Vorrei avere informazioni in merito al pagamento dell’onorario di un Ingegnere, nominato dal giudice in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), in una causa riguardante uno sconfinamento. Quando le parti devono liquidare il compenso all’Ingegnere?

Come comunicato dai componenti della Commissione Tecnica Ingegneria Forense OIC: “Il privato che ha posto il quesito si riferisce all’onorario e in seguito al compenso, ma non precisa in quale fase della consulenza si sia giunti.

Categorie

CompensoForense
19 Luglio 2018

Mi è stato chiesto di certificare un palco per una manifestazione. Avrei alcuni dubbi in merito. Posso certificarlo anche se sono iscritta da meno di 10 anni? Quale è la normativa di riferimento per la certificazione? È necessaria la sola redazione di un certificato?

Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: “ Le normative, che regolano le opere strutturali in argomento, sono il Decreto Interministeriale del 22.

11 Luglio 2018

Sono un Ingegnere indirizzo Elettrico, iscritto dal 1992 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, dipendente presso una Società, per la quale ho sempre ricoperto la funzione di Disegnatore- Progettista di Quadri e Impianti Elettrici. La Società ha l’abilitazione per le lettere a) “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere” e b) “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”, di cui al DM 37/2008_ Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il Responsabile Tecnico della stessa era il mio Datore di Lavoro con qualifica di Perito Elettrotecnico. Per l’abilitazione alla lettera g) “Impianti di Protezione Incendi”, sono stato nominato come Responsabile Tecnico della Società, mantenendo tuttavia le mansioni precedenti di Disegnatore -Progettista. Dovendo apporre il mio Timbro Professionale sugli elaborati di Progetto della Società e sulla Dichiarazione di Conformità, secondo il DM 37/2008, chiedo come ci si debba comportare nei confronti dell’INARCASSA; non avendo iscrizione alla Cassa di Previdenza INARCASSA, devo comunque pagare il solo Contributo Integrativo? E in quale misura? Il volume di affari Professionale non è facilmente calcolabile, perché, di fatto, il compenso mensile resta invariato, a prescindere dal nuovo incarico.

Come suggerisce la Consulente Fiscale OIC, di supporto al Servizio Quesiti, “se l’interessato non produce volume d’affari professionale IVA, quindi se non fattura come libero professionista con partita IVA poiché la prestazione professionale è inerente il rapporto di dipendente per la Società, non ha l’obbligo di versare il 4% del contributo integrativo ad Inarcassa.

22 Giugno 2018

Ho ricevuto conferma di avvenuta iscrizione al vostro Albo Professionale; la segreteria OIC mi ha comunicato che avrei potuto attivare un indirizzo PEC, in virtù di una convenzione con ARUBA, gratuitamente, quali sono le tempistiche per l’attivazione?

La Segreteria OIC, nella figura addetta al Servizio, provvederà nell’immediato all’attivazione dell’indirizzo PEC richiesto e le invierà le credenziali per l’attivazione all’indirizzo e-mail ordinario, comunicato per l’iscrizione all’Albo.

21 Giugno 2018

In caso di Modifiche Interne e di Prospetto, (modifica aperture su balcone), risalenti al momento della costruzione del fabbricato, (anno 2002), ma per le quali non è stata presentata Variante in corso d’opera, può essere utilizzata la procedura SUAPE: “SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori”, che comporta la procedura semplificata con autocertificazione e quindi a zero giorni o è valida solo per le opere eseguite dopo l’aprile 2015? Sul fatto che siano opere eseguite in difformità rispetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o in assenza di SCIA non ci sono dubbi. La modulistica dopo questa prima scelta fa una distinzione sostanziale in quanto, in questo caso, posso scegliere fra: a. Comunicazione di mancata SCIA per opere completamente realizzate; b. omissis c. SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori. Nel caso a), si aspetta il provvedimento finale da parte dell’Ufficio Tecnico mentre nel caso c) si va in autocertificazione a 0 giorni. Come specificato nella mia prima richiesta il dubbio riguarda il fatto se si possa utilizzare il punto c) (secondo me il più vicino al caso), anche nel caso in cui il tutto sia riferito ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della L.R. n.08/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio

L’Art.7 ter_Opere eseguite in parziale difformità, comma 7, L.

Categorie

EdiliziaProcedure