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Quale modulistica è necessario utilizzare per comunicare l’esecuzione di Attività Edilizia di Manutenzione Straordinaria, di cui all’art. 3_ Definizioni degli interventi edilizi comma 1, lettera b), del D. Lgs. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia?”
Sebbene il suo quesito non rientri nei parametri dei quesiti di cui si occupa il Servizio Quesiti, chiarisco che dovrebbe connettersi al portale “sardegnasuap”, scaricare la modulistica, compilarla e valutare in quali casistiche si trova.
Quale funzionario Tecnico di ruolo presso Ente Locale, sottopone a questo spett.le Ordine professionale, il seguente quesito: Il ruolo di Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute, in Fase di Progettazione e di Esecuzione dell’opera, può essere svolto da un Ingegnere dipendente di una Pubblica Amministrazione, abilitato ai sensi dell’art.98_ Requisiti professionali del Coordinatore per la Progettazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, del D. Lgs n. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma non iscritto al rispettivo Ordine Professionale?
A seguito di scambio di opinioni tra referenti OIC, esperti in materia, di seguito quanto è emerso: “I requisiti richiesti per la nomina a CSP-CSE sono individuati dall’art.
Nel 2014 chiesi un vostro parere in riferimento alla possibilità di firmare le Relazioni di Compatibilità Idraulica, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), come Ingegnere iscritto regolarmente alla Sezione B dell’Albo Professionale, ottenendo un parere favorevole e rimandando, a mia discrezione, la valutazione nel rispetto del Codice Deontologico. Faccio presente che oggi mi trovo a scontrarmi con i Tecnici di un Ufficio Tecnico di un’Amministrazione Pubblica locale, sulle mie competenze, (cosa che trovo imbarazzante), che sostiene esista una Delibera del 2018, che impedisce, agli Ingegneri iscritti alla Sezione B, di poter timbrare e firmare queste valutazioni. Chiedo cortesemente di essere quanto prima informata in merito e soprattutto di avere informazioni precise circa le mie competenze e/o possibilità di firmare le Relazioni/Studi di Compatibilità Idraulica, al fine di evitare ulteriori inconvenienti e/o difficoltà inerenti lo svolgimento della mia Professione.
Ritenendo utile il suo quesito anche per gli iscritti in analoga situazione, OIC ha ritenuto di chiedere parere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), affinché si esprima a riguardo con posizione autorevole.
Gradirei delle informazioni su possibili convenzioni per la stipula della polizza professionale
È possibile consultare le convenzioni OIC attive alla pagina dedicata sul nostro portale, al link: https://ingegneri-ca.
Chiedo informazioni in merito alla necessita di presentare Relazione Tecnica ex Legge 10/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in seguito ad alcune modifiche apportate, in Fase di Esecuzione dei lavori, al fabbricato oggetti dei lavori: progetto presentato nel 2012, per realizzazione nuovo fabbricato ex SCIA con Permesso di Costruire, presentata Relazione Tecnica ex-Legge 10; Concessione scaduta nel 2017. Ora occorre presentare nuova pratica ASL al SUAPE per lavori relativi a opere di completamento, con variazione di materiali per coibentazione pavimenti, solaio, etc. Occorre presentare nuova Relazione Tecnica ex-Legge 10, prima dell’Inizio Lavori oppure a Fine Lavori, contestualmente all’Attestato Qualificazione Energetica (AQE)?
Il Professionista deve presentare la Relazione Tecnica ex-Legge10/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, prima dell’Inizio dei Lavori e tutte le varianti devono essere eseguite sempre nel rispetto dei parametri Energetici descritti in relazione.
Si chiede Vs. cortese parere sui requisiti obbligatori per le Società di Ingegneria qualora intendano partecipare a gare d’Appalto per l’affidamento di Incarichi Pubblici. Nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, che intende svolgere attività di: Progettazione, Consulenze, Studi di Fattibilità, Ricerca e altre attività di Progettazione Integrata per Enti Pubblici, chiediamo di sapere se: a. sia obbligatoria la figura del Direttore Tecnico; b. nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla Società ed eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; c. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina alla Camera di Commercio competente per territorio; d. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina all’ANAC; e. nel caso tale figura sia obbligatoria, siano necessari altri adempimenti per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Infine si chiede se, nel caso in esame di Società di Ingegneria, siano applicabili gli adempimenti previsti dal D.M. n.263/2016, Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Come da riscontro dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di Ingegneria di Architettura e di Consulenza tecnico Economica), nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, si risponde punto per punto: obbligo della Figura del Direttore Tecnico: RISCONTRO OICE: SI nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla società e eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; RISCONTRO OICE: Si, nulla osta comunicazione della nomina alla C.
Esiste una norma o un Regolamento Comunale o Regionale che preveda le tolleranze dimensionali per gli ambienti? Le tolleranze dimensionali del 2%, presenti nella L.R. 8/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio, non parlano di dimensioni e superfici interne degli ambienti; è corretto?
Il riferimento normativo in materia è costituito dalla L.
Relativamente a un Avviso Pubblico per formazione di Elenco di Professionisti Esterni, cui affidare incarichi di Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria e alle Attività Tecniche-Amministrative connesse, di importo inferiore ai 100.000,00 €, è pervenuta comunicazione per cui, a causa di un problema tecnico nella ricezione della PEC, saranno iscritti in Elenco solo coloro che dimostreranno di avere inviato la domanda entro il termine di scadenza dello stesso, unitamente alla ritrasmissione della documentazione. Si chiede di verificare la correttezza della procedura nel rispetto delle Professionalità coinvolte.
La Commissione Bandi del Centro Studi OIC fa notare che, forse con aggravio di procedura, ma legittimati da un problema tecnico, la richiesta che la documentazione venisse nuovamente re-inoltrata non precisa la dicitura “pena l’esclusione”.
Già iscritto al vostro Ordine Professionale qualche anno fa e poi cancellato; vorrei sapere quali sarebbero tutti i costi per una nuova iscrizione: tassa annuale e/o tassa di concessione governativa e/o spese di segreteria.
Per procedere con l’iscrizione, nell’anno corrente, dovrebbe versare le seguenti quote: Iscrizione all’Albo Ingegneri Cagliari € 77,00 , (le spese di re-iscrizione sono le medesime di una nuova iscrizione); Tassa Governativa di € 168,00 .
La presente, per sottoporre un quesito in merito alla figura Professionale identificata dal Nuovo Codice Appalti come “Ispettore di Cantiere”. Nel caso specifico, si tratta di un cantiere in corso di realizzazione in più Comuni della Regione Sardegna. Come riportato sul Codice Appalti all’art. 101_ Soggetti delle stazioni appaltanti: c.5 “Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona, che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali Manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori”, Si è dunque proposto un contratto di collaborazione esterna per attività di assistenza, con funzioni di ispettori di cantiere alla Direzione Lavori. Per semplicità di seguito i quesiti da sottoporre: a. nomina degli ispettori di cantiere: Relativamente alla nomina degli Ispettori di Cantiere, il contratto sottoposto viene direttamente dalla Direzione Lavori, con la quale era già in corso una collaborazione esterna per assistenza alla DL. Il dubbio nasce con l’introduzione di questa nuova formula, in cui entra in gioco la figura dell’ispettore di cantiere. Ci si chiede se la nomina debba avvenire dalla Stazione Appaltante o dall’ufficio della Direzione Lavori; b. inquadramento, fattibilità delle funzioni e responsabilità: Come descritto nel Nuovo Codice Appalti, la funzione dell’Ispettore è quella di sorveglianza dei lavori, presenza a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo, premesso che i cantieri oggetto del contratto sono in numero rilevante e territorialmente distanti. Ci si interroga sulla fattibilità dell’incarico in funzione della natura dei cantieri e anche sull’aspetto relativo alle responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante; c. inquadramento economico: Si chiede se esiste un compenso minimo o proporzionale in funzione dell’importo lavori; d. aspetto fiscale relativo alla tipologia di contratto: Infine, relativamente all’aspetto fiscale, fermo restando che il compenso supera l’importo limite della Collaborazione Occasionale, si chiede se è obbligatoria l’eventuale apertura della Partita IVA, ricadendo quindi nella Libera Professione, oppure esistono altre forme fiscali di inquadramento.
Considerato che si tratta di incarico affidato in ambito Pubblico e non Privato, si riferisce punto per punto: A quanto emerge, il collega non viene incaricato dalla Stazione Appaltante, ma direttamente dal Direttore Lavori che, avendo necessità di un supporto, lo inquadra come Ispettore di Cantiere.
Sono iscritta al vostro Albo Professionale; devo cambiare residenza, devo comunicarvelo? come posso modificare i dati presenti sul mio profilo personale online?
In caso di variazione dei dati personali, l’iscritto deve richiedere alla Segreteria OIC l’aggiornamento dei dati presenti nell’Albo Unico Nazionale degli Ingegneri.