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Chiedo informazioni in merito alla necessita di presentare Relazione Tecnica ex Legge 10/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in seguito ad alcune modifiche apportate, in Fase di Esecuzione dei lavori, al fabbricato oggetti dei lavori: progetto presentato nel 2012, per realizzazione nuovo fabbricato ex SCIA con Permesso di Costruire, presentata Relazione Tecnica ex-Legge 10; Concessione scaduta nel 2017. Ora occorre presentare nuova pratica ASL al SUAPE per lavori relativi a opere di completamento, con variazione di materiali per coibentazione pavimenti, solaio, etc. Occorre presentare nuova Relazione Tecnica ex-Legge 10, prima dell’Inizio Lavori oppure a Fine Lavori, contestualmente all’Attestato Qualificazione Energetica (AQE)?
Il Professionista deve presentare la Relazione Tecnica ex-Legge10/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, prima dell’Inizio dei Lavori e tutte le varianti devono essere eseguite sempre nel rispetto dei parametri Energetici descritti in relazione.
Si chiede Vs. cortese parere sui requisiti obbligatori per le Società di Ingegneria qualora intendano partecipare a gare d’Appalto per l’affidamento di Incarichi Pubblici. Nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, che intende svolgere attività di: Progettazione, Consulenze, Studi di Fattibilità, Ricerca e altre attività di Progettazione Integrata per Enti Pubblici, chiediamo di sapere se: a. sia obbligatoria la figura del Direttore Tecnico; b. nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla Società ed eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; c. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina alla Camera di Commercio competente per territorio; d. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina all’ANAC; e. nel caso tale figura sia obbligatoria, siano necessari altri adempimenti per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Infine si chiede se, nel caso in esame di Società di Ingegneria, siano applicabili gli adempimenti previsti dal D.M. n.263/2016, Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Come da riscontro dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di Ingegneria di Architettura e di Consulenza tecnico Economica), nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, si risponde punto per punto: obbligo della Figura del Direttore Tecnico: RISCONTRO OICE: SI nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla società e eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; RISCONTRO OICE: Si, nulla osta comunicazione della nomina alla C.
Esiste una norma o un Regolamento Comunale o Regionale che preveda le tolleranze dimensionali per gli ambienti? Le tolleranze dimensionali del 2%, presenti nella L.R. 8/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio, non parlano di dimensioni e superfici interne degli ambienti; è corretto?
Il riferimento normativo in materia è costituito dalla L.
Relativamente a un Avviso Pubblico per formazione di Elenco di Professionisti Esterni, cui affidare incarichi di Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria e alle Attività Tecniche-Amministrative connesse, di importo inferiore ai 100.000,00 €, è pervenuta comunicazione per cui, a causa di un problema tecnico nella ricezione della PEC, saranno iscritti in Elenco solo coloro che dimostreranno di avere inviato la domanda entro il termine di scadenza dello stesso, unitamente alla ritrasmissione della documentazione. Si chiede di verificare la correttezza della procedura nel rispetto delle Professionalità coinvolte.
La Commissione Bandi del Centro Studi OIC fa notare che, forse con aggravio di procedura, ma legittimati da un problema tecnico, la richiesta che la documentazione venisse nuovamente re-inoltrata non precisa la dicitura “pena l’esclusione”.
Già iscritto al vostro Ordine Professionale qualche anno fa e poi cancellato; vorrei sapere quali sarebbero tutti i costi per una nuova iscrizione: tassa annuale e/o tassa di concessione governativa e/o spese di segreteria.
Per procedere con l’iscrizione, nell’anno corrente, dovrebbe versare le seguenti quote: Iscrizione all’Albo Ingegneri Cagliari € 77,00 , (le spese di re-iscrizione sono le medesime di una nuova iscrizione); Tassa Governativa di € 168,00 .
La presente, per sottoporre un quesito in merito alla figura Professionale identificata dal Nuovo Codice Appalti come “Ispettore di Cantiere”. Nel caso specifico, si tratta di un cantiere in corso di realizzazione in più Comuni della Regione Sardegna. Come riportato sul Codice Appalti all’art. 101_ Soggetti delle stazioni appaltanti: c.5 “Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona, che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali Manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori”, Si è dunque proposto un contratto di collaborazione esterna per attività di assistenza, con funzioni di ispettori di cantiere alla Direzione Lavori. Per semplicità di seguito i quesiti da sottoporre: a. nomina degli ispettori di cantiere: Relativamente alla nomina degli Ispettori di Cantiere, il contratto sottoposto viene direttamente dalla Direzione Lavori, con la quale era già in corso una collaborazione esterna per assistenza alla DL. Il dubbio nasce con l’introduzione di questa nuova formula, in cui entra in gioco la figura dell’ispettore di cantiere. Ci si chiede se la nomina debba avvenire dalla Stazione Appaltante o dall’ufficio della Direzione Lavori; b. inquadramento, fattibilità delle funzioni e responsabilità: Come descritto nel Nuovo Codice Appalti, la funzione dell’Ispettore è quella di sorveglianza dei lavori, presenza a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo, premesso che i cantieri oggetto del contratto sono in numero rilevante e territorialmente distanti. Ci si interroga sulla fattibilità dell’incarico in funzione della natura dei cantieri e anche sull’aspetto relativo alle responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante; c. inquadramento economico: Si chiede se esiste un compenso minimo o proporzionale in funzione dell’importo lavori; d. aspetto fiscale relativo alla tipologia di contratto: Infine, relativamente all’aspetto fiscale, fermo restando che il compenso supera l’importo limite della Collaborazione Occasionale, si chiede se è obbligatoria l’eventuale apertura della Partita IVA, ricadendo quindi nella Libera Professione, oppure esistono altre forme fiscali di inquadramento.
Considerato che si tratta di incarico affidato in ambito Pubblico e non Privato, si riferisce punto per punto: A quanto emerge, il collega non viene incaricato dalla Stazione Appaltante, ma direttamente dal Direttore Lavori che, avendo necessità di un supporto, lo inquadra come Ispettore di Cantiere.
Sono iscritta al vostro Albo Professionale; devo cambiare residenza, devo comunicarvelo? come posso modificare i dati presenti sul mio profilo personale online?
In caso di variazione dei dati personali, l’iscritto deve richiedere alla Segreteria OIC l’aggiornamento dei dati presenti nell’Albo Unico Nazionale degli Ingegneri.
Vorrei avere informazioni sull’attivazione dei Tirocini Formativi, quali requisiti deve possedere il tirocinante?
La disciplina dei tirocini in Sardegna è abbastanza articolata.
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Senza categoriaCome RTP abbia presentato un Progetto, poi approvato. A seguire è emerso che il compenso è vincolato al fatto che una collega giovane non è in regola con l’INPS. L’ente ha bloccato le parcelle di tutti i componenti. Vi sarei grato, se mi chiariste se è la norma che lo prevede.
è fondamentale porre l’attenzione ai contenuti degli atti amministrativi, che regolano il rapporto dei Professionisti che espletano la loro prestazione e la Stazione Appaltante; in essi deve essere precisato la modalità di liquidazione dei compensi.
Pongo un quesito di carattere legale: svolgo da cinque anni il ruolo di CTU, soprattutto presso la sezione esecuzioni immobiliari; a seguito di un incarico ricevuto nell’ anno 2014, ho svolto una perizia estimativa per la valutazione di un’immobile. L’incarico è stato portato a termine e il giudice, due anni dopo la consegna della perizia, ha disposto il Decreto di Liquidazione, esattamente nel mese di luglio 2017. Il creditore procedente è una nota banca, ad agosto ho inviato all’avvocato incaricato a seguire la causa, tramite raccomandata A/R, il Decreto con la Fattura di Liquidazione. Dopo mesi di assoluto silenzio da parte del creditore, ho inviato il primo sollecito di pagamento e, circa dopo 30-45 giorni, il secondo. Ora mi trovo costretto a inviare il terzo sollecito, dove richiedo la costituzione in mora del debitore insolvente. Dopo questa breve premessa pongo i seguenti quesiti: È corretta la procedura, da me avviata, per la riscossione del credito? Quali altre opzioni potrei seguire, per intimare alla Banca il pagamento della mia parcella? È consigliabile affidarmi ad un Avvocato? In che modo la Legge n.82 del 2017, Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 859, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, può tutelare noi Professionisti, per i ritardi nel pagamento del compenso?
Come comunica la referente Consulente Legale Avv. Antonella PIRODDI, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica: “Il Decreto di Liquidazione del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) non obbliga solo la parte obbligata indicata dal Giudice, ma è pacifica, in Giurisprudenza, una responsabilità solidale delle Parti del processo al pagamento, in quanto si son avvantaggiate entrambe del Suo servizio.
Vorrei cortesemente sapere se, essendo regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri, non avendo Partita Iva e non essendo attualmente sottoposto ad alcuna forma di Lavoro Subordinato, sia possibile effettuare una Perizia di Parte da “fatturare” come Prestazione Occasionale
Si ricorda che: “non è possibile emettere una ricevuta per prestazioni occasionali per l’espletamento di Professioni intellettuali, le cui prestazioni richiedono necessariamente iscrizione ad Albo Professionale.
Nel modulo SUAPE di dichiarazione di Agibilità al punto”Idoneità Statica”- Muratura portante viene chiesto di asserire: cit.”in base ai rilievi effettuati e alle verifiche eseguite in applicazione del D.M. 20/11/1987, con la presente si certifica l’idoneità statica della struttura. Per le strutture in muratura portante, la presente attestazione costituisce collaudo statico, ai sensi del D.M. 20/11/1987″ Vorrei sapere se tale dichiarazione di Idoneità Statica, di un edificio realizzato in muratura portante, presente nel modello della dichiarazione di Agibilità, venga equiparata ad un Collaudo vero e proprio e pertanto sia necessario il requisito di collaudatore, con un’anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale di almeno 10 anni.
Come comunica la Commissione Tecnica Strutture OIC, di seguito loro opinione in merito: I principali riferimenti normativi per ciò che riguarda Agibilità e Collaudo Statico sono i seguenti: Regio Decreto 16/11/1939, n.