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Si chiede un chiarimento relativamente ai Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale per la partecipazione alla procedura di Gara. Uno dei Professionisti del Raggruppamento è il Direttore Tecnico della Società mandataria del Raggruppamento, che intende partecipare. Il Professionista ha svolto incarichi di comprovata esperienza nell’ambito oggetto dell’appalto, questo Requisito Professionale può essere considerato valevole anche per la Società di cui è Direttore Tecnico?

Si ricorda che il D. Lgs. 50/2016_Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nello specifico l’art.46_Operatori Economici per l’Affidamento dei Sevizi di Architettura e Ingegneria, in riferimento ai requisiti Economico-Finanziari e Tecnico-Organizzativi, recita:

cit. c2. “Ai fini della partecipazione alle Procedure di Affidamento di cui al comma 1, le Società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti Economico-Finanziari e Tecnico-Organizzativi richiesti dal Bando di Gara, anche con riferimento ai Requisiti dei Soci delle Società, qualora costituite nella forma di Società di persone o di Società Cooperativa e dei Direttori Tecnici o dei Professionisti, dipendenti della Società, con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di Società di Capitali.”

(*in applicazione del principio Comunitario che vieta la discriminazione degli Operatori Economici sulla base della loro Forma Giuridica; la disposizione è applicabile anche ai Soci Professionisti operativi delle Società di Capitali e non può essere applicata ai Soci Non Professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n.34 del 2013_ Regolamento in materia di Società per l’esercizio di attività Professionali regolamentate nel Sistema Ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n.183 ).

Per quanto concerne i Requisiti Tecnici, quali gli incarichi eseguiti, il Professionista, in argomento, si presenta con la sua Società, di cui è Direttore Tecnico, unendo i propri ad altri soggetti, per soddisfare i requisiti richiesti.

Occorre in definitiva verificare il rispetto dei limiti dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sopra menzionato.

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