Nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Pareri
Il 15 febbraio 2019 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per il Funzionamento della Commissione Pareri” OIC, che disciplina le modalità per la richiesta e il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, rese a committenti sia pubblici che privati.
La principale novità rispetto al Regolamento attualmente in vigore riguarda il recepimento della Legge 4 agosto 2017, n. 124 che, con l’art. 150, modifica parzialmente il testo dell’art. 9 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 nel modo seguente: Il professionista deve rendere noto, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Alla luce di quanto sopra, all’art. 10 del nuovo Regolamento, viene affermato che:
L’Ordine territoriale non accetta domande e/o non rilascia pareri di congruità nei seguenti casi (salvo che la richiesta non provenga direttamente dall’organo giurisdizionale):
- per prestazioni professionali affidate dopo la data del 29/08/2017, qualora non esista traccia del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente (ipotesi di violazione di legge, ovvero dell’art.9, comma 4, del DL n.1/2012);
- per prestazioni professionali affidate prima del 29/08/2017, qualora il Professionista dichiari di non aver reso noto il preventivo al Committente, in qualunque forma.
Pertanto, ti ricordiamo che, per tutte le prestazioni professionali affidate dopo il 29/08/2017, dovrai provvedere a trasmettere al committente un preventivo, obbligatoriamente in forma scritta o digitale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal committente stesso, unitamente all’eventuale disciplinare di incarico (che ti consigliamo di predisporre).Approfittiamo dell’occasione per ricordarti che i contenuti minimi del preventivo in oggetto sono i seguenti:
- il grado di complessità dell’incarico;
- tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell’espletamento dell’incarico;
- l’elenco di titoli e specializzazioni posseduti dal professionista;
- gli estremi della polizza assicurativa.
Il preventivo potrà essere redatto secondo il criterio che riterrai più opportuno e adeguato al caso specifico, fermo restando quanto sopra, nonché il fatto che lo stesso dovrà essere sottoscritto dal committente per accettazione.Inoltre, ti ricordiamo che la richiesta di parere di congruità può essere presentata (e accettata dall’Ordine) solo nel caso in cui tu dichiari l’avvio di un’azione di contenzioso per il mancato pagamento delle prestazioni professionali oggetto della richiesta, oltre a dimostrare di aver inviato in precedenza la richiesta di pagamento al committente e che questa è rimata inevasa.
Infine, ti invitiamo a prendere visione dell’art. 9 del nuovo Regolamento, relativamente alla documentazione da allegare a corredo della richiesta di parere di congruità, ricordandoti che all’art. 10 dello stesso Regolamento viene ribadito quanto segue:
Ogni domanda è accettata a condizione che:
- sia completa di tutti gli allegati di cui all’art. 9;
- il richiedente corrisponda, contestualmente alla presentazione all’Ordine, un acconto pari al contributo minimo di cui all’art. 23.
Ti informiamo infine che nei prossimi mesi l’Ordine organizzerà uno o più seminari informativi relativamente ai temi dei compensi professionali e del rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi.
Documenti:
Regolamento
A_Domanda Parere
B_Autocertificazione
G_Trasmissione_Doc_Integrativa