Sono un vostro iscritto; chiedo se è possibile che l’Ordine predisponga un Tariffario per le prestazioni Professionali, che sia congruo al fine di poter lavorare con Profitto e Professionalità. Oggi invece succede il contrario; ci sono tecnici che fanno eccessivi ribassi senza assolvere appieno gli adempimenti dovuti. In generale ormai è una “guerra”, che sta portando a lavorare con poco profitto. Questo comporta per esempio prestazioni erogate con superficialità. I giusti prezzi potrebbero far emergere i bravi Professionisti e non chi fa il prezzo più basso. Ci vuole un tariffario, che venga implementato secondo le indicazioni degli iscritti.
La sua comunicazione è stata posta all’attenzione del Consiglio OIC.
Gli Ordini Professionali, come disposto a livello nazionale dal 2012, non possono emanare alcuna Direttiva tariffaria, che vada contro la volontà negoziale delle parti; la Legge n. 27/2012, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, impone di applicare onorari liberamente concordati tra il professionista ed il cliente.
Permane invece l’obbligo di trasmettere al Committente un preventivo in forma scritta o digitale, che deve essere firmato dal committente per accettazione.
In recepimento dell’art.150 della Legge n.124 del 4 agosto 2017, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, che modifica parzialmente il Testo dell’art.9 della Legge n.27 del 24 marzo 2012, nel modo seguente:
“Il professionista deve rendere noto, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente un preventivo, precisando:
- il grado di Complessità dell’incarico;
- tutte le informazioni utili, circa gli oneri ipotizzabili da sostenere nell’espletamento dell’incarico, dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
- i dati della Polizza Assicurativa, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
- l’elenco di titoli e specializzazioni posseduti dal professionista. “
Tale documento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Committente stesso, unitamente all’eventuale Disciplinare di incarico.
In tale direzione è disposto il Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, che menziona la correttezza tra colleghi, relativamente ai compensi, tra le misure cui i professionisti iscritti all’Albo Professionale devono attenersi; eventuale procedimento disciplinare potrà essere avviato solo su segnalazione, accompagnata da documentazione comprovante la violazione deontologica.
Codice Deontologico_ Cit. art15._Concorrenza
cit. c.3 “E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.”