Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione di “sagoma dell’edificio”; la stessa è da intendersi riferita al solo perimetro esterno delle murature perimetrali o anche al perimetro interno delle stesse, (oltre che alle altezze dell’edificio)? Nello specifico, se si esegue un intervento che mantiene inalterato il perimetro esterno, variando lo spessore delle pareti stesse, ho una variazione di sagoma? Considerato l’intervento di demolizione e ricostruzione, senza variazione di sagoma, come intervento di ristrutturazione, da eseguire su immobili sottoposti a Vincoli, ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137, anche il profilo interno della muratura perimetrale deve rimanere invariato, a seguito di intervento, per ricadere in tale definizione?
La sagoma è da intendersi con riferimento alla configurazione esterna del fabbricato.
Nella generalità dei casi, premesso che bisognerebbe valutare i contenuti dell’intero progetto, se si procede alla sola coibentazione della parete perimetrale, quale sola opera prevista, sul lato interno, sarebbe sufficiente una CILA.
Qualora gli interventi prevedano opere strutturali, come modifica della muratura portante, lato interno, il Comune interessato interpreterebbe l’intervento come Ristrutturazione Edilizia, senza modifica di sagoma; pertanto in tal caso dovrebbe presentare una SCIA.
Per edifici soggetti a vincolo di tutela, ai sensi del Decreto 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137, per maggiore chiarezza procedurale, andrebbe verificato il Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), che potrebbe presentare disposizioni più restrittive.