Avrei bisogno di un chiarimento sull’applicazione del Criterio 2.1.1 “Sistemi di Gestione Ambiente” dei CAM nei Servizi di Ingegneria, di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale dell’11.10.2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.”. Il criterio dice che: l’appaltatore deve dimostrare la “capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto ….” . Vi chiedo: a. anche il Professionista, non solo l’esecutore dei lavori, deve applicare Misure di Gestione Ambientale e deve essere certificato? b. se tale criterio deve essere posseduto anche dai Professionisti, lo si deve dimostrare in sede di gara o solo durante l’esecuzione del contratto? c. se un singolo Professionista non ha una certificazione di questo tipo, non può partecipare alla gara?
Un Decreto Ministeriale (D.M.), nell’Ordinamento Giuridico Italiano, è un Atto Amministrativo emanato da un Ministro della Repubblica Italiana, nell’ambito delle materie di competenza del suo Dicastero.
Sotto questo aspetto, il Decreto Ministeriale non va però confuso con il Decreto Legislativo, che è invece un atto, avente forza di legge, emanato dal Governo nel suo insieme, a seguito di una Legge di delega Parlamentare.
Per tale motivo, si può asserire che non sussiste l’obbligo da parte di una Stazione Appaltante introdurre come requisito indispensabile per la partecipazione ad un Bando di Gara, quello del possesso della Certificazione Ambientale o EMAS o similari, comunque rilasciato da un Ente accreditato.
A supporto di tale interpretazione si fa notare che all’art. 1.1. Oggetto e struttura del documento dell’Allegato, viene riportato quanto segue:
“Questo documento contiene i «Criteri ambientali minimi» e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici e per la gestione dei cantieri.
Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale rivolte alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. In particolare, tali indicazioni consistono in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, ed eventualmente anche in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.
Questo documento definisce i «Criteri Ambientali», individuati per le diverse fasi di definizione della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. Tali «Criteri» corrispondono, ove possibile, a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti. Questo non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di quelle definite dai CAM; in tal caso, evidentemente tali leggi prevalgono sui corrispondenti criteri definiti in questo documento. “
Dimostrare le capacità dell’Appaltatore di una corretta Gestione Ambientale, non significa esclusivamente corretta Gestione degli Impatti Ambientali diretti, ma anche di quelli indiretti, ossia derivanti dalla propria Progettazione e dal Ciclo di Vita dei prodotti e delle scelte tecnologiche intraprese.
In conclusione, se una Stazione Appaltante decidesse di inserire il requisito del possesso della Certificazione Ambientale o Certificazione similare, tale requisito lo dovrebbe inserire in Fase di Gara e non dopo l’Aggiudicazione, in quanto l’ottenimento della Certificazione non è immediato; questo potrebbe causare un ritardo nelle procedure di avvio dei lavori.